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Ordinanza — n. 10978/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling that objective company identity persists despite third-party asset ownership during mobility worker re-hiring.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10978/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the Court of Appeal of L'Aquila, which had dismissed INPS's appeal against Salamandra S.C.A.R.L. The court found the lower court erred in treating third-party ownership of assets as proof of a new company entity. The court held that the objective identity of the business remained unchanged because the same premises and equipment were used for the same activity, regardless of who legally owned them. Consequently, the benefit of tax reductions was deemed ineligible as the re-hiring did not constitute a genuine new employment initiative.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 4 della legge n. 223/1991; The contributory benefit under Article 8, paragraph 4 of Law No. 223/1991 does not apply to employers who continue to employ workers in mobility within the same objective business entity, even if the legal title of the assets changes to a third party.

Parole chiave

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mobility workers re-hiring objective company identity third party asset ownership tax reduction eligibility fraudulent employment incentives business continuity test INPS contribution benefits disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 4 della legge n. 223/1991
Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 8 primo e quarto comma della legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5304/2007
Cass. n. 12589/2024
più di recente, Cass. n. 12589/2024, con la quale si sottolinea la necessità dell’effettivo incremento dell’occupazione in conseguenza dell’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; vedi anche, Cass.
Cass. n. 2528/2025
Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n. 8786
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31973-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; -ricorrente - contro SALAMANDRA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ZUCCHINALI (STUDIO LEGALE TRIFIRO' PARTNERS - AVVOCATI), rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO OTTONE CAMMARATA; -controricorrente - Oggetto R.G.N.31973/2019 Cron.

Rep. Ud.28/02/2025 CC avverso la sentenza n. 275/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 279/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del 18.4.2019 n. 275, la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva l’appello di Salamandra s.c.ar.l. avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva respinto l’opposizione di quest’ultima società avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps, relativo a violazioni contestate con il verbale unico di accertamento del 30.5.2014, riferite all’illegittima fruizione di sgravi contributivi, ex art. 8 comma 4 della legge n. 223/91, in riferimento all’assunzione di lavoratori in mobilità, prima occupati dalla società Dam Carni s.r.l. e dopo essere stati da questa licenziati, assunti dalla Salamandra s.c.a r . l . che ha svolto la medesima attività commerciale (con la stessa struttura aziendale), appaltata dalla proprietaria committente, Marfisi Carni s.r.l. alla stessa Salamandra s.c . a r . l.

La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame della società Salamandra s.r.l., ha accertato che non risultava allegato prima ancora che provato che vi fossero rapporti di collegamento, controllo e/o partecipazione, tra la società che aveva licenziato i lavoratori posti in mobilità e l’odierna società controricorrente e se pure erano rimasti invariati gli strumenti, i locali e le strutture aziendali, tali beni appartenevano a un soggetto terzo, cioè la società committente, rispetto alla quale non era emerso alcun tipo di collegamento.

Anche il periodo di disoccupazione, dell’ordine di qualche settimana, poteva considerarsi sufficiente per ritenere che vi fosse stata soluzione di continuità tra la precedente datrice di lavoro e la Salamandra s.c . a r . l . : non risultava, in buona sostanza provata, ad avviso della Corte d’appello, l’esistenza di un’operazione (comportante il licenziamento e la successiva riassunzione di lavoratori), finalizzata al solo godimento degli incentivi. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre la società Salamandra s.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 8 primo e quarto comma della legge n. 223/91, dell’art. 15 sesto comma della legge n. 264/49, nonché dell’art. 2555 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello aveva dichiarato la legittimità della fruizione degli sgravi contributivi, di cui all’art.8 primo e quarto comma citato in rubrica, da parte della Salamandra s.c.a.r.l, nonostante l’attività istruttoria svolta in corso di causa avesse dimostrato che l’attività svolta da quest’ultima società fosse uguale a quella svolta in precedenza dalla Dam Carni s.r.l., con le stesse attrezzature e presso gli stessi locali, e che i lavoratori licenziati e posti in mobilità dalla Dam Carni s.r.l. avevano continuato, pertanto, ad essere occupati nella stessa azienda in senso oggettivo.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ Il beneficio contributivo previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223 non compete ai datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità, ma lungi dal realizzare lo scopo della loro rioccupazione, che il beneficio in questione intende incentivare, continuino ad occuparli, tuttavia, nella medesima azienda, intesa in senso oggettivo, sebbene ne sia mutato il titolare come nel caso di mero passaggio del personale per effetto della cessione di un ramo di azienda” (Cass. n. 5304/2007, cfr. più di recente, Cass. n. 12589/2024, con la quale si sottolinea la necessità dell’effettivo incremento dell’occupazione in conseguenza dell’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; vedi anche, Cass. n. 2528/2025, secondo cui, “la valutazione che il giudice è chiamato a compiere non investe solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplina incentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il cui effetto finale resti privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul piano occupazionale (di recente, Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n. 8786, punto 15 del Considerato)”.

Nella specie, la Corte d’appello ha errato nel ritenere dirimente la circostanza che l’immobile, gli strumenti e i macchinari utilizzati da entrambe le società appartenessero a un soggetto terzo (la Marfisi Camis.r.l., società appaltante). Infatti, ai fini della sussistenza della stessa azienda in senso oggettivo, non è necessario che i beni siano di proprietà dello stesso imprenditore che esercita l’attività economica, rilevando solo che l’imprenditore abbia un titologiuridico per avvalersi dei suddetti beni; pertanto, il fatto che i beni appartenessero a terzi non costituiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, un’argomentazione favorevole alla legittima fruizione degli sgravi, ma al contrario, dimostrava la identità dell’azienda in senso oggettivo, poiché i suddetti beni erano stati utilizzati prima dalla Dam Carni s.r.l. e poi dalla Salandra s.c.a.r.l , per l’esercizio della medesima attività oggetto dei contratti di appalto stipulati con la Marfisi Cami s .r.l. , che ne era la proprietaria.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diL’Aquila, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legit