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Ordinanza — n. 10975/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal of suit after European Court of Human Rights precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10975/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit. The client had previously argued that the lower court incorrectly applied a strict statute of limitations regarding flood damage contributions, citing recent European Court of Human Rights rulings. The court accepted the withdrawal as valid, noting the lack of further interest in the proceedings following the cited international jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 6 § 1 CEDU: A cassation appeal is extinguished if the appellant declares lack of interest and withdraws the suit, even if based on evolving international case law.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of suit lack of interest statute of limitations flood damage contributions European Court of Human Rights extinguishment of proceedings rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
108 (già 88), terzo comma del TFUE, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che la società ricorrente fosse incorsa nella decadenza per non aver presentato la domanda di rimborso, nel termine fissato dall’art.
Art. 6 § 1 CEDU
848/1955) in riferimento all’art. 6 §1 (diritto a un equo processo), nella parte in cui garantisce il principio di sicurezza nei rapporti giuridici e il diritto di accesso a un giudice e all’art.
Art. 1 Protocol 1 CEDU
5549 e dall’art. 108 (già 88), terzo comma del TFUE, in relazione all’art.
Art. 14 CEDU
1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), quest’ultimo letto anche congiuntamente all’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), nonché alla luce dell’art.
Art. 47 Charter of Fundamental Rights of the EU
14 CEDU (divieto di discriminazione), nonché alla luce dell’art. 47 (diritto a un ricorso effettivo), dell’art.
Art. 17 Charter of Fundamental Rights of the EU
47 (diritto a un ricorso effettivo), dell’art. 17 (diritto di proprietà) e degli artt.
Art. 20 Charter of Fundamental Rights of the EU
Art. 21 Charter of Fundamental Rights of the EU
Art. 3 and 117(1) Cost.
4 comma 90 cit., era stato consentito ai soggetti alluvionati di definire la propria posizione tributaria e contributiva versando il 10% del dovuto e che, ai sensi dell’art. 3 quater del DL n.
Art. 9(17) Law n. 289/2002
e del combinato disposto dell’art. 9 comma 17 della legge n.
Art. 4(90) Law n. 350/2003
Il tribunale rilevato che, ai sensi dell’art. 4 comma 90 cit., era stato consentito ai soggetti alluvionati di definire la propria posizione tributaria e contributiva versando il 10% del dovuto e che, ai sensi dell’art.
Art. 3 quater Law n. 17/2007
4 comma 90 cit., era stato consentito ai soggetti alluvionati di definire la propria posizione tributaria e contributiva versando il 10% del dovuto e che, ai sensi dell’art. 3 quater del DL n.
Art. 1(771-774) Law 205/2017
5549 e dall’art. 108 (già 88), terzo comma del TFUE, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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European Court of Human Rights, Judgment of 13 October 2022
Cassation Court, Judgment of 2025
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29880-2019 proposto da: MOLITAL ABRASIVI S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LISBONA 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SACCUCCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERNESTINA POLLAROLO, DIEGO DIRUTIGLIANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Oggetto contributi R.G.N.29880/2019 Cron.

Rep. Ud.28/02/2025 CC avverso la sentenza n. 119/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 803/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del 4.4.2019 n. 119, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto dalla società Molital Abrasivi srl, avverso la decisione del tribunale di Asti che aveva respinto il ricorso, proposto da quest’ultima società nei confronti dell’Inps, volto a chiedere la restituzione del 90% contributi versati per gli anni 1994-1997 a seguito degli eventi alluvionali piemontesi del 1994, ai sensi dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, per intervenuta decadenza.

Il tribunale rilevato che, ai sensi dell’art. 4 comma 90 cit., era stato consentito ai soggetti alluvionati di definire la propria posizione tributaria e contributiva versando il 10% del dovuto e che, ai sensi dell’art. 3 quater del DL n. 300/06, convertito in legge n. 17/07 vi era stato il differimento del termine (originariamente fissato al 31.7.2004) al 31.7.2004 da considerarsi perentorio per la presentazione delle domande di cui al medesimo art. 4 comma 90 cit., relative alla restituzione dei predetti contributi previdenziali e/o assicurativi, poiché la domanda di restituzione di tali contributi era stata presentata solo il 28.12.10, la società doveva considerarsi decaduta dal diritto alla richiesta restituzione.

La Corte d’appello confermava, in buona sostanza, la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società Molital Abrasivi s.r.l., ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002, dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, dell’art. 3 quater della legge n. 17/07, in relazione allo ius superveniens integrato dalla decisione della Commissione europea UE 14.8.2015 (2015) n. 5549 e dall’art. 108 (già 88), terzo comma del TFUE, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che la società ricorrente fosse incorsa nella decadenza per non aver presentato la domanda di rimborso, nel termine fissato dall’art. 3 quater del DL n. 300/2006, convertito in legge n. 17/07, in quanto l’esercizio del diritto alla restituzione poteva essere azionato solo successivamente alla verifica della compatibilità del beneficio, con l’ordinamento dell’Unione europea, che nella specie è intervenuto con la decisione della Commissione europea n. 5549 del 14.8.2015.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente e i soci deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002, dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, dell’art. 3 quater della legge n. 17/07, in relazione allo ius superveniensintegrato dall’art. 1 commi 771-774 della legge 205/17, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva riconosciuto alla società ricorrente la proroga dei termini per esercitare il diritto all’indennizzo (dilazionato) previsto dall’art. 1 commi 771-774 cit., che spettava, invece, a tutte le aziende piemontesi attinte dalla alluvione del 1994 che avevano versato l’intero di quanto dovuto per tributi, contributi e premi per il triennio 1995/1997, rispetto alla soglia del 10%, mentre la previsione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate sarebbe solo un atto strumentale all’ottenimento del beneficio e non identificherebbe nell’Ente, il soggetto erogatore delle somme.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente e i soci deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002, dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, dell’art. 3 quater della legge n. 17/07, alla luce della convenzione europea dei diritti dell’uomo – CEDU (resa esecutiva in Italia con legge n. 848/1955) in riferimento all’art. 6 §1 (diritto a un equo processo), nella parte in cui garantisce il principio di sicurezza nei rapporti giuridici e il diritto di accesso a un giudice e all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), quest’ultimo letto anche congiuntamente all’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), nonché alla luce dell’art. 47 (diritto a un ricorso effettivo), dell’art. 17 (diritto di proprietà) e degli artt. 20 (uguaglianza davanti alla legge) e 21 (non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Profili di illegittimità costituzionale, ex artt. 3 e 117 comma 1 Cost., perché la Corte d’appello aveva rigettato la domanda proposta dalla società, di restituzione dei contributi versati in eccedenza, applicando al caso di specie, la disposizione legislativa che prevede la presentazione di una domanda entro il termine di decadenza del 31.7.07 che è sia in contrasto con un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina nazionale applicabile, che non conforme alla disciplina europea, in tema di aiuti di Stato, in favore dei soggetti imprenditoriali colpiti da calamità naturali.

In via preliminare e dirimente, il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio ed ha depositato atto di rinuncia al ricorso, alla luce della giurisprudenza nel frattempo consolidatasi avanti a questa Corte e della decisione adottata il 13.10.22 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con cui, dopo una prima positiva valutazione in sede di filtro preliminare, è stato invece respinto analogo ricorso proposto dall’odierno difensore. Stante quanto sopra, il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia, mentre le spese possono compensarsi, sia perché la rinuncia è stata comunicata alla controparte e sia per la novità della questione al tempo del