Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded legal arguments regarding pension contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by the National Pension Fund for Commercialists inadmissible under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant challenged a lower court ruling that ordered the return of solidarity contributions withheld from a commercialist's pension, arguing violations of specific social security and civil code provisions. The Court rejected these claims as manifestly unfounded, citing its established jurisprudence that such arguments do not warrant re-examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 d.lgs. 509/1994; Art. 3 comma 12 l. 335/1995; Art. 24 comma 24 d.l. 201/2011; Art. 1 l. 147/2013; Art. 47-bis D.P.R. 639/1947; Art. 16 comma 6 l. 412/1991; Art. 1224 e 2033 c.c.: The Court declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and contrary to settled jurisprudence regarding the prescription periods and calculation of solidarity contributions on pensions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15438-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/b, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro ZAIO ALBERTO; -intimato - avverso la sentenza n. 8/2024 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/01/2024 R.G.N. 483/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO Oggetto Previdenza professionisti R.G.N.15438/2024 Cron. Rep. Ud.26/02/2025 CC che, con sentenza depositata il 15.1.2024, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire ad Alberto Zaio le ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia; che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che Alberto Zaio è rimasto intimato; che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380-bisc.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i primi due motivi di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 3, 23 e 38 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere emanate in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 147/2013, degli artt. 2946 e 2948 3 c.c., dell’art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, e dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale; che, con il quarto motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991, e degli artt. 1224 e 2033 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la decorrenza degli accessori dovesse essere fissata alla data di ciascuna trattenuta e non dalla domanda giudiziale; che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo e secondo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024 e, quanto al terzo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023); che, con specifico riferimento al terzo motivo, vale ricordare che questa Corte ha peraltro affermato che a non diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi anche ove, accedendo all’impostazione di parte ricorrente, volesse ritenersi che non sia in specie controverso l’importo della pensione, atteso che, per principio generale, il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’accipienstenuto a restituire le somme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, di talché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass. n. 3083 del 2023);che discorso non dissimile vale per le doglianze di cui al quarto motivo, la cui manifesta infondatezza è già stata scrutinata da Cass. nn. 24255 e 24528 del 2024; che nemmeno nella memoria depositataex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c.; che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., nei termini di cui al dispositivo, costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causasenza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass.
Sez.Un. nn. 28540 e 36069 del 2023) e dovendo tale condanna essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass. Sez.Un. n. 27195 del 2023 e succ. conf.); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a versare la somma di euro2.500,00 alla Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello