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Ordinanza — n. 10962/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against disciplinary dismissal for failure to prove theft and improper proportionality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10962/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a logistics coordinator against his disciplinary dismissal for alleged theft. The lower court found the employee violated procedures regarding package handling but noted the absence of evidence for the specific justification of 'deposit hold' requested by the worker. The supreme court upheld the dismissal, ruling that the appeal failed to prove the contested facts constituted theft and that the proportionality of the sanction is a matter for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 32 CCNL Logistica e Trasporti: The court dismisses an appeal where the appellant fails to prove the specific criminal nature of the alleged misconduct or demonstrates that the disciplinary sanction was disproportionate, reserving such factual assessments for the court of first instance.

Parole chiave

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disciplinary dismissal proportionality review error in iudicando CCNL logistics burden of proof theft judicial proportionality fiduciary bond violation revoca disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – dell’art 32 del CCNL logistica e trasporti integrante il vizio ex art. 360 c.p.c.
Art. 32 del CCNL logistica e trasporti
Artt. 115 e 116 cpc in combinato disposto con l'art 2119 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002
art. 360 c.p
3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – dell’art 32 del CCNL logistica e trasporti integrante il vizio ex art. 360 c.p.c.
art 2119 c.c
115 e 116 cpc in combinato disposto con l’art 2119 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2830 del 2016
Cass. n. 4060 del 2011
2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011, Cass.
Cass. n. 5372 del 2004
4060 del 2011, Cass. n. 5372 del 2004; v.
Cass. n. 27004 del 2018
pure Cass. n. 27004 del 2018).
Cass. n. 36427 del 2023
Cass. n. 36427 del 2023, Cass.
Cass. n. 6468 del 2024
36427 del 2023, Cass. n. 6468 del 2024), è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass.
Cass. n. 8293 del 2012
6468 del 2024), è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass.
Cass. n. 7948 del 2011
8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass.
Cass. n. 24349 del 2006
7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass.n.
Cass. n. 3944 del 2005
Cass. n. 444 del 2003
3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003).
Cass. n. 14811 del 2020
Cass. n. 18715 del 2016
Cass. n. 18715 del 2016; Cass.
Cass. n. 20817 del 2016
18715 del 2016; Cass. n. 20817 del 2016).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3215-2024 proposto da: BARBATO MASSIMILIANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNAMARIA BARONE; -ricorrente - contro A.BA.COTRASPORTI E SPEDIZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC degli avvocati VITTORIO RIZZO, ANGELO FRANCESCO VANGONE, che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3798/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/11/2023 R.G.N. 450/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. Oggetto LICENZIAMENTO DISCIPLINARE R.G.N.3215/2024 Cron. Rep. Ud.27/03/2025 CC RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, confermando il provvedimento del giudice di primo grado, ha respinto la domanda proposta da Massimiliano Barbato nei confronti di A.BA.CO. s.r.l. per l’accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 25.2.2021.

2. La Corte territoriale ha rilevato che il quadro probatorio raccolto dimostrava la fondatezza dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore in qualità di coordinatore loop presso il centro logistico della DHL s.p.a. ossia la violazione delle procedure previste per le spedizioni di due pacchi (in specie, due polizze di carico destinate ad un Istituto bancario, con conseguente assenza di registrazione sull’apposito sistema informatico e consegna a soggetti diversi dai legittimi destinatari), mentre nessun elemento probatorio era stato acquisito in merito alle circostanze giustificative dedotte dal dipendente (relative ad una sopravvenuta richiesta di “fermo deposito”).

3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art.360 c.p.c., primo comma, n. 3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – dell’art 32 del CCNL logistica e trasporti integrante il vizio ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 - error in iudicando”, avendo, la Corte territoriale, trascurato di indicare in quale fattispecie elencata nell’art. 32 del CCNL ricadesse il fatto contestato, in particolare non avendo mai esplicitato che si trattasse di furto; invero, il quadro probatorio aveva dimostrato la violazione di una presunta procedura prestabilita di lavorazione dei pacchi, ma non il furto dei plichi.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia, ai sensi dell'art.360 c.p.c., primo comma, n. 3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – degli artt. 115 e 116 cpc in combinato disposto con l’art 2119 c.c. integrante il vizio ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 -error in iudicando”, avendo, la Corte territoriale, trascurato di esaminare – ai fini della proporzionalità della sanzione al fatto addebitato – l’assenza di precedenti disciplinari, la buona fede del lavoratore, l’esistenza di una prassi aziendale (in ordine alla richiesta di “fermo deposito”), la mancata acquisizione dei tabulati telefonici per accertare le affermazioni del teste Maurelli.

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 3.1. Secondo il principio più volte affermato da questa Corte in tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie; la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (cfr.

Cass. n. 16784/2020; conf. Cass. n. 17231/2020; v. anche Cass. n. 1665/2022, n. 13865/2019, n. 2518/2023), essendo precluso al datore di lavoro di irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal CCNL applicato al rapporto in relazione ad una determinata infrazione (Cass. n. 6165/2016, n. 9223/2015;cfr. anche Cass. n. 2830/2016), ma nel caso di specie nessun rilievo è stato operato dal ricorrente circa la sussunzione della condotta in sanzione conservativa prevista dal CCNL applicato. 3.2.

Dalla natura legale della nozione di giusta causa deriva che l'elencazione delle ipotesi di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abbia valenza solo esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011, Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass. n. 27004 del 2018).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento del lavoratore comportasse una grave violazione del vincolo fiduciario.

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato, secondo un costante insegnamento (da ultimo, v. Cass. n. 36427 del 2023, Cass. n. 6468 del 2024), è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass.n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003). 4.2. Invero, la valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione sul punto della sentenza impugnata manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in termini v.

Cass. n. 14811 del 2020); tale pronuncia ribadisce, poi, che in caso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata -che è il frutto di selezione e di valutazione di una pluralità di elementi - la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 (nel caso di specie, fra l’altro, vietata da una pronuncia c.d. doppia conforme), deve denunciare l'omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (cfr.

Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 20817 del 2016). Le circostanze richiamate dal ricorrente, oltre a non rivestire carattere decisivo, non sono state –per la maggior parte –né allegate né oggetto di riscontro probatorio.

5. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso, con regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

6. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto pe