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Ordinanza — n. 10958/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for disciplinary dismissal due to insufficient evidence of theft and witness credibility issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10958/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reinstate the employee after finding the disciplinary dismissal for theft unjustified. The appellate court determined that the employer failed to prove the theft of copper wire, noting discrepancies between the alleged facts and the missing physical evidence, alongside significant contradictions in the sole witness's testimony. The court rejected the cassation arguments regarding omitted decisive facts, ruling that the lower court had adequately considered the evidence and its evaluation was not subject to revision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 5; The omission of examination of a decisive fact does not constitute a ground for cassation if the fact was already considered by the court of first instance, even if not explicitly detailed in the judgment or if the evaluation of evidence was flawed.

Parole chiave

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disciplinary dismissal omission of decisive fact burden of proof witness credibility cassation inadmissibility licenziamento per furto appropriazione indebita di trattenute salariali mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
Con i primi due motivi si denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
Art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
art. 360 c.p
Con i primi due motivi si denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 14802 del 2017 e 22397 del 2019
Cass. S.U. 27 dicembre 2019 n. 34476
Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053
34476, che richiama Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053;
Cass. S.U. 18 aprile 2018 n. 9558
Cass. S.U. 18 aprile 2018 n. 9558; Cass.
Cass. S.U. 31 dicembre 2018, n. 33679
9558; Cass. S.U. 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass.
Cass. S.U. 22 febbraio 2023 n. 5556
33679; Cass. S.U. 22 febbraio 2023 n. 5556).
Cass. n. 16529 del 2004
Cass. n. 16529 del 2004).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10596-2024 proposto da: PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Francesco Denza 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO GIUSEPPE CHIELLOe dall’avvocato CESARE ANDREA POZZOLI; -ricorrente - contro SAPATIELLO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio dell'avvocato FABIO VETRELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO ROMANOe ENEA PIGRINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1000/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/03/2024 R.G.N. 1615/2023;

Oggetto LICENZIAMENTO DISCIPLINARE R.G.N.10596/2024 Cron. Rep. Ud.27/03/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, ha accolto le domande proposte da Franco Sapatiello nei confronti di Prysmian Cavi e Sistemi Italia s.r.l. accertando la illegittimità del licenziamento disciplinare (per furto di bene aziendale) intimato al lavoratore in data 1.8.2019 e ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. La Corte territoriale –premesso che l’onere della prova della sussistenza dell’addebito disciplinare incombe sul datore di lavoro, ex art. 5 della legge n. 604 del 1966 - ha rilevato che il fatto, disciplinarmente rilevante, consisteva (come da lettera di contestazione) nell’appropriazione di un bene aziendale consistente in una matassa di nastro di rame; rilevato che la descrizione deifatti effettuata dal lavoratore non era collimante con quella fornita dal datore di lavoro, la Corte territoriale ha sottolineato che il bene di cui era stata tentata l’appropriazione (impedita dalla guardia giurata posta ai cancelli di uscita dell’azienda) non si era mai trovato e che il quadro probatorio raccolto (prevalentemente di fonte testimoniale) non era sufficiente a dimostrare la condotta addebitata, anche a fronte della inattendibilità (per intrinseche contraddizioni della deposizione) del teste Gaetano Rega.

3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con i primi due motivi si denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo, la Corte territoriale, trascurato che Gaetano Rega (guardia giurata preposta al controllo dei varchi che consentono l’accesso e l’uscita allo stabilimento produttivo) aveva descritto l’oggetto rinvenuto nella borsa del Sapatiello e le condotte a quest’ultimo contestate in due mail (del 15 e del 16 luglio 2019) inviate, nell’immediatezza dei fatti, alla società; inoltre, i giudici di merito non avevano considerato la grandezza dello stabilimento e la circostanza che il dipendente, “addetto ai cavi”, chiamato dalla guardia giurata aveva impiegato circa 8 - 10 minuti a raggiungere la guardiola.

2. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., avendo, la Corte territoriale, trascurato alcuni elementi indiziari (di carattere decisivo) prima di selezionare quelli gravi, precisi e concordanti.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

4. Secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l'omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo, nel cui paradigma non sono inquadrabili le censure concernenti la diversa ricostruzione dei fatti storici prospettata dal ricorrente (Cass. nn. 14802 del 2017 e 22397 del 2019.

5. Invero, secondo l’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite secondo, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), in relazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, e che abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. 27 dicembre 2019 n. 34476, che richiama Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053;

Cass. S.U. 18 aprile 2018 n. 9558; Cass. S.U. 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass. S.U. 22 febbraio 2023 n. 5556).

6. In ordine al terzo motivo di ricorso, il ricorrente concentra la propria censura sulla selezione degli elementi indiziari emersi dall’accertamento probatorio, senza considerare che l’esito del giudizio è stato determinato dalla valutazione di inattendibilità del teste, valutazione non censurata in questa sede ed effettuata dalla Corte territoriale in conformità ai principi elaborati da questa Corte, in base ai quali il giudice deve considerare la veridicità della deposizione alla stregua di elementi sia di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) sia di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite. Cfr. Cass. n. 16529 del 2004).

7. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso, con regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

8. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il