Cassation court dismisses pension fund's appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural abuse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the pension fund's appeal inadmissible because it failed to present new arguments capable of overturning the established case law. The appellant challenged the legality of solidarity contributions and the ten-year prescription period, but the court noted these grievances were already thoroughly addressed in previous decisions. Consequently, the court ruled the appeal constituted a manifest abuse of process and ordered the appellant to bear all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, d.lgs. n. 509/1994; Art. 3, comma 12, l. n. 335/1995; Art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011; Art. 1, l. n. 147/2013; Art. 2946, 2948 c.c.; Art. 129, r.d.l. n. 1827/1935; Art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947; Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to adduce new arguments capable of remitting the court to a different judicial orientation, constituting a manifest abuse of process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15437-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/b, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA, che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro BUSOLINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA ROSSI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 150/2023 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 08/01/2024 R.G.N. 38/2023;
Oggetto Previdenza professionisti R.G.N.15437/2024 Cron. Rep. Ud.26/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’8.1.2024, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire a Giovanni Busolini le ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia; che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che Giovanni Busolini ha resistito con controricorso; che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380-bisc.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.; che parte controricorrente ha parimenti depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i primi due motivi di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 3, 23 e 38 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere emanate in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 147/2013, degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell’art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, e dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale; che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo e secondo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024 e, quanto al terzo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023); che, con specifico riferimento al terzo motivo, vale ricordare che questa Corte ha peraltro affermato che a non diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi anche ove, accedendo all’impostazione di parte ricorrente, volesse ritenersi che non sia in specie controverso l’importo della pensione, atteso che, per principio generale, il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’accipienstenuto a restituire le somme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, di talché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass. n. 3083 del 2023);che nemmeno nella memoria depositataex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza; che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass.
Sez.Un. nn. 28540 e 36069 del 2023); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Condanna, inoltre, parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di euro 1.500,00 nonché a versare la somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovu