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Ordinanza — n. 10953/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund appeal on pro rata principle, ordering fines for late counter-appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10953/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that protected pre-2007 pension calculations under the original pro rata principle. The Fund argued for application of new regulations, but the court reaffirmed that laws in force prior to January 1, 2007, governed benefits accrued before that date. Additionally, the court rejected the claim of procedural nullity and imposed a fine on the Fund for filing the counter-appeal late.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 763, l. n. 296/06; Art. 1, comma 488, l. n. 147/03: For pension benefits accrued before January 1, 2007, the original legislative regime prevails, excluding subsequent modifications that diminish the pro rata principle.

Parole chiave

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pension pro rata principle pre-2007 legislative regime procedural nullity invalidity late counter-appeal filing equitable fine imposition privatized pension funds statutory interpretation rules aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
335, dell’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art.
Art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
296, come interpretata dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Cass., Sez.Un., n.17742/2015, Cass.31454/2021, Cass.23577/2024, Cass.
Art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335
147 (Cass., Sez.Un., n.17742/2015, Cass.31454/2021, Cass.23577/2024, Cass.
Art. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
335, dell’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.
Art. 156 e 360, co.1, n.4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15331-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA DAL BO; -ricorrente - contro MAZZI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 688/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/01/2024 R.G.N. 780/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Cassa commercialisti R.G.N.15331/2024 Cron. Rep. Ud.25/03/2025 CC RILEVATO CHECon sentenza n.688/23, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Mazzi Paolo volta a far accertare che la quota A del proprio trattamento pensionistico, calcolata secondo il metodo retributivo ematurata prima del 2007, non potesse essere incisa dal Regolamento della Cassa 14.7.2004 in violazione del principio del pro rata. Secondo la Corte, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 2007, vigeva l’art.3, co.12 l. n.335/95 nella formulazione originaria, antecedente al la novella dell’art.1, co.763 l. n.296/06, che ammetteva la legittimità dei provvedimenti della Cassa assunti prima dell’1.1.2007 finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo.

Avverso la sentenza, la Cassa ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Mazzi Paolo resiste con controricorso. A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, degli artt.1 e 3 comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 1, comma 488, l. n.147/03, anche in relazione e combinato disposto all’art.10, co.1 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, e degli artt.2, 3, 38 Cost., per avere la Corte ritenuto che vi fosse violazione del principio del pro rata in caso di applicazione del predetto Regolamento.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo ex artt.156 e 360, co.1, n.4 c.p.c., poiché la Corte non aveva pronunciato sul motivo d’appello in cui la Cassa chiedeva che i redditi da prendere in considerazione per il calcolo retributivo decorressero a ritroso dal 2003, eppure aveva accolto tale prospettazione finendo però per rigettare il gravame in dispositivo. Il primo motivo è inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. alla luce del costante orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte sulla materia e non contenendo né il ricorso, né la memoria depositata in seguito alla richiesta di decisione, argomenti tali da determinare un mutamento di indirizzo.

In particolare, va qui ribadito quanto già espresso da questa Corte in varie pronuncein materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ovvero che per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati, introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come interpretata dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Cass., Sez.Un., n.17742/2015, Cass.31454/2021, Cass.23577/2024, Cass. 2687/2025).

Il secondo motivo è infondato. Non ricorre alcuna contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo: il motivo d’appello che si afferma non essere stato esaminato in sentenza, è invece stato implicitamente rigettato, poiché di esso si dà conto a p.4 della pronuncia, sicché il dispositivo di rigetto include tutti i motivi enunciati dalla sentenza e respinti. Tale motivo d’appello, come riportato in ricorso, aveva ad oggetto l’omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda formulata in via subordinata dalla Cassa. La sentenza d’appello, implicitamente rigettando tale motivo, ha quindi escluso che il tribunale non avesse motivato su tale domanda.

Alrigetto del ricorso non segue la condanna alle spese , essendo tardivo il deposito del controricorso, avvenuto in data 27.8.2024, mentre il ricorso fu notificato in data 28.6.2024. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass.

Sez.Un.27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2500 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente a pagare euro 2.500in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr