Cassation court dismisses appeal regarding solidarity pension deductions and prescription periods for professional pension funds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's ruling on the illegality of solidarity contributions and prescription periods. The pension fund argued for a five-year prescription limit and challenged the deduction of solidarity contributions, but the court cited consistent precedent establishing a ten-year prescription term for periodic payments. Consequently, the court rejected the arguments as infounded and ordered the fund to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 12 l. 335/1995; Art. 2948 n. 4 c.c.: The right to claim restitution of periodically paid sums is subject to a ten-year prescription period, not the five-year special term, as the obligation to repay is a single solution rather than periodic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14959-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio dell'avvocato MICHEL MARTONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUCA LUCCHETTI; -ricorrente - contro TRIVELLIN GIULIANO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 676/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/12/2023 R.G.N. 1011/2021;
Oggetto Previdenza professionisti R.G.N.14959/2024 Cron. Rep. Ud.26/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 19.12.2023, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di Giuliano Trivellin; che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Giuliano Trivellin ha resistito con controricorso; che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380-bisc.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il secondo motivo, la ricorrente principale si duole, in subordine, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale; che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024, nonché, quanto al secondo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023 nonché Cass.n. 23257 del 2024); che, con specifico riferimento al secondo motivo, vale ricordare che questa Corte ha peraltro affermato che a non diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi anche ove, accedendo all’impostazione di parte ricorrente, volesse ritenersi che non sia in specie controverso l’importo della pensione, atteso che, per principio generale, il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’accipiens tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, di talché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass. n. 3083 del 2023); che nemmeno nella memoria depositataex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza, e da distrarsi in favore del difensore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario; che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass.
Sez.Un. nn. 28540 e 36069 del 2023); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e disponendone la distrazione in favore dell’Avv.
Gianfrancesco Garattoni, dichiaratosi antistatario. Condanna, inoltre, parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di euro2.500,00 nonché a versare la somma di euro2.500,00 alla Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,