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Ordinanza — n. 10923/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pensioner's appeal regarding illegal solidarity contributions and prescriptive periods. The court rejects the claim that the pension fund lacked legal basis for deductions. The ruling upholds the lower court's decision on illegality and prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10923/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the pensioners' appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the pension fund lacked legal authority to deduct solidarity contributions. The court rejected the argument that the fund was not authorized by law, noting that the deduction was based on a specific legislative provision. Furthermore, the court ruled that the ten-year prescription period for the pension claim does not apply to the separate, illegal deduction of the solidarity contribution.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 12 legge 335/1995; Art. 2946 c.c.: The pension fund is legally authorized to apply solidarity contributions under the cited statute, and the ten-year prescription period for pension claims does not extend to the separate, illegal deduction of such contributions.

Parole chiave

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solidarity contributions pension deductions prescription period legal authorization Cassation appeal administrative illegality litigation costs deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335
Cass.36001/2022) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l.
Art. 2948 n. 4 c.c.
Art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935
Art. 2946 c.c.
Art. 19 comma 3 della legge n. 21/86
Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n.
Art. 47-bis d.P.R. n. 639/70
civ., dell’art. 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Cass.36001/2022) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l.
Art. 380 bis ult. co. c.p.c.
Art. 96 co. 3 e 4 c.p.c.
art. 115 cod. proc. civ
10 del 2017, emanate anche in virtù del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass.8661/2025
Italian Supreme Court dismisses social security fund's appeal on solidarity contribution legality and prescription issues.
Cass.8489/2025
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide new arguments against established case law.
Cass.24651/2024
Cassation court dismisses appeal regarding solidarity contribution deductions, ruling pension rights accrued after the law's introduction. The court rejects the claim that deductions were illegal because the pensioner's right to the pension matured after the solidarity contribution system was introduced. The court held that the pensioner's right to the pension matured after the introduction of the solidarity contribution system, rendering the deductions lawful. The court dismissed the appeal, ruling that the pensioner's right to the pension matured after the introduction of the solidarity contribution system, rendering the deductions lawful. The court dismissed the appeal, ruling that the pensioner's right to the pension matured after the introduction of the solidarity contribution system, rendering the deductions lawful.
Cass.31527/2022
Court dismisses pension fund's appeal, ruling the ten-year prescription period applies to solidary contributions withheld from pensions.
Cass.4362/2023
Cassation court dismisses appeal against pension deduction, ruling private funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions.
Cass.4604/2023
Italian Supreme Court dismisses pension fund's appeal, upholding the 10-year prescription limit for solidarity contributions.
Cass. Sez.Un. 27195 del 2023
Cass. Sez.Un. 27433 del 2023
Cass.27947/2023
Italian court dismisses appeal due to late filing; appeal notified after short deadline expired.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13890-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA DAL BO; -ricorrente - contro NALLI ENZO, BASSO LUIGI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 710/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2023 R.G.N. 1020/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Cassa commercialisti R.G.N.13890/2024 Cron. Rep. Ud.25/03/2025 CC RILEVATO CHE Con sentenza n.710/23, la Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Nalli Enzo e Basso Luigi volta a far dichiarare l’illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensionematurati. Riteneva la Corte d’appello che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost.

Escludeva, poi , la prescrizione della pretesa di pagamento, il cui termine indicava in dieci anni. Avverso la sentenza di primo grado ricorre la CNPADC per tremotivi, illustrati da memoria. Nalli Enzo e Basso Luigi resistono con controricorso. A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, violazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e interpretato dall’art. 1, comma 488 l. n.147/03 , dell’art. 24, comma 24, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, emanate anche in virtù del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), per aver considerato illegittimo il contributo di solidarietà, nonostante fosse stato adottato dalla Cassa sulla base del novellato testo dell’art.3, comma 12 l. n.335.

Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, lettera b), del d.l. n. 201 del 2011, per non avere ritenuto applicabile il contributo di solidarietà almeno in relazione al biennio 2012-2013. Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art. 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e degli artt. 3 e 38 Cost. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute dalla Cassa.

Il primo motivo è inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. alla luce del costante orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte sulla materia e non contenendo il ricorso argomenti tali da determinare un mutamento di indirizzo.In particolare, va qui ribadito quanto già espresso da questa Corte in varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019,Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022, Cass.10047/23, Cass.12122/23), ovvero che: -l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; -il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/20 16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; -l’art.1, co.488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es.

Cass.36001/2022) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/1995 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co.763 legge n.296/2006, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.n.31875/2018) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/2006. - la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co.488, legge n.147/2013, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte:

Cass.10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). - l’art.24, co.24, lett.

b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/2011, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto.Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell’art.23 Cost. I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v.

Cass.8661/ 20 25, Cass.8489/2025). Il secondo motivo è inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. Come affermato da questa Corte (Cass.24651/2024), l’art.24, co.24 d.l. n.201/2011 richiede l’inerzia dell’Ente nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa, e tale ipotesi non può essere equiparata a quella in cui interventi siano stato effettuati a mezzo delle delibere, ex post dichiarateillegittime. Inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. è anche il terzo motivo. Va ribadito (v. ad es. Cass.31527/ 20 22 , Cass.4362/2023) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. - così come dall’art.129 del r. d. l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Stesso discorso deve ribadirsi per l’art.19, co.3 l. n.21/86, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito.

Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70. Tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/2023). All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte - da intendersi formata da ambedue i controricorrenti, assistiti da un unico difensore -e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassadelle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.

Sez.Un. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2500 in favore di parte controricorrente e di una ulteriore somma di euro 2500in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi al procuratore; condanna parte ricorrente a pagare a lla parte controricorrente l’ulteriore somma di euro 2500 ; condanna parte ricorrente a pagare euro 2500in favore della Cassa delle Ammende;ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, attesa l’inammissibilità, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ri