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Ordinanza — n. 10918/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund's appeal as inadmissible due to lack of new arguments under Art. 360-bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10918/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the pension fund's appeal inadmissible because it failed to present new arguments capable of revising established case law. The appellant challenged the lower court's ruling on solidarity contributions and interest calculation dates, relying on precedents already cited by the court. Consequently, the court rejected the appeal as an abuse of process and ordered the appellant to bear all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1 e 2 d.lgs. 509/1994; Art. 360-bis c.p.c.: Appeals are inadmissible if they do not adduce new arguments capable of revising the established case law, constituting an abuse of process.

Parole chiave

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inadmissible appeal abuse of process solidarity contributions pension benefits established case law diritti di previdenza professionale credito di contributi deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994
378 c.p.c.; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
Art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art.
Art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv.
Art. 115 c.p.c.
17.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Art. 1224 e 2033 c.c.
Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360- bis, n.
Art. 96 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per
art. 378 c.p
24255 e 24528 del 2024); che nemmeno nella memoria depositataex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 31875 del 2018
Cass. n. 603 del 2019
Cass. nn. 35986 e 36096 del 2022
Cass. nn. 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023
Cass. nn. 20684, 23257 e 34974 del 2024
31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914e 12122 del 2023, nonché, più di recente, Cass. nn. 20684, 23257 e 34974 del 2024 e, quanto al secondo motivo, Cass.
Cass. nn. 24255 e 24528 del 2024
20684, 23257 e 34974 del 2024 e, quanto al secondo motivo, Cass. nn. 24255 e 24528 del 2024); che nemmeno nella memoria depositataex art.
Cass. S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13888-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ZANCONATO PAOLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI BURLA, BARBARA BURLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 698/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2023 R.G.N. 156/2023;

Oggetto Previdenza professionisti R.G.N.13888/2024 Cron. Rep. Ud.26/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 13.12.2023, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire a Paolo Zanconato le ritenute operate a suo carico dal marzo 2021 al marzo 2022 a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia, oltre accessori di legge decorrenti dal giorno della trattenuta al saldo; che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Paolo Zanconato ha resistito con controricorso; che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380-bisc.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 1/2017, emanate anche in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato giusta d.m. 17.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991, e degli artt. 1224 e 2033 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la decorrenza della maggior somma tra interessi legali erivalutazione monetaria dovesse essere fissata alla data di ciascuna trattenuta e non dalla domanda giudiziale; che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914e 12122 del 2023, nonché, più di recente, Cass. nn. 20684, 23257 e 34974 del 2024 e, quanto al secondo motivo, Cass. nn. 24255 e 24528 del 2024); che nemmeno nella memoria depositataex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza; che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass.

S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 900,00, di cui euro 700,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Condanna, inoltre, parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di euro 350,00 nonché a versare la somma di euro350,00 alla Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per