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Ordinanza — n. 10908/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows CIPAG's claim against a surveyor, ruling mandatory category pension insurance applies even for occasional professional practice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10908/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the Italian surveyors' pension fund (CIPAG) to recover contributions from a surveyor who performed occasional professional acts. While the lower court dismissed the claim because the surveyor held an INPS position from his role as a partner in a commercial firm, the Court ruled that the mere registration in the professional register creates an irrevocable obligation to join the category fund. The decision establishes that the existence of another mandatory insurance coverage does not exempt a professional from paying minimum contributions to their specific trade fund.

Regesto Legislator

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Legge 537/1993; Statuto CIPAG: The mere registration in the professional register creates an irrevocable obligation to join the category pension fund, which cannot be waived even if the professional performs occasional acts or holds another mandatory insurance position.

Parole chiave

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mandatory category insurance occasional professional practice professional register registration double contribution prohibition CIPAG statutory obligations surveyor pension liability derogable regulations categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Legge delega n. 537/93
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della Legge delega n. 537/93 (art.
art. 1 commi 32 e 33
537/93 (art. 1 commi 32 e 33), artt.
artt. 1 e ss. L. 509/94
1 commi 32 e 33), artt. 1 e ss. L. 509/94, art.
art. 3 co.12 L. 335/95
509/94, art. 3 co.12 L. 335/95, art.
art. 1 co. 763 L. 296/06
335/95, art. 1 co. 763 L. 296/06, art.
art. 1 co. 488 L.147/13
296/06, art. 1 co. 488 L.147/13, art.
art. 6 d.lgs. 103/96
488 L.147/13, art. 6 d.lgs. 103/96, art.
art. 1 L.37/67
103/96, art. 1 L.37/67, artt.
artt. 10 e 22 L.773/82
1 L.37/67, artt. 10 e 22 L.773/82, ed art.
art. 5 Statuto CIPAG
10 e 22 L.773/82, ed art. 5 Statuto CIPAG approvato con DM 27/2/2003, ed art., 38 Cost, tutti in relazione all’art.
art. 38 Cost.
art. 360 c.p.c.
5 Statuto CIPAG approvato con DM 27/2/2003, ed art., 38 Cost, tutti in relazione all’art. 360 co.2 n.3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che le modifiche introdotte dalla L.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568
335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191
335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
Cass., sez. lav., 2022, n. 28188
ord. n. 4156 del 2023
ord. n. 4157 del 2023
ord. n. 4160 del 2023
ord. n. 4161 del 2023
ord. n. 4162 del 2023
Cass., sez. lav., 2023, n. 321
Cass., sez. lav., 2023, n. 19508
Cass., sez. lav., 2023, n. 17823
Cass., sez. lav., 2024, n. 26330
Cass., sez. lav., 2024, n. 30191
Cass., sez. lav., 2025, n. 7366
Cass., sez. lav., 2025, n. 5338
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16444-2022 proposto da: C.I.P.A.G. - CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; -ricorrente - contro ALBERICI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 297/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 254/2020;

Oggetto Cassa Geometri R.G.N.16444/2022 Cron. Rep. Ud.15/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO. RILEVATO CHE 1.La Corte d’appello di Bologna, a conferma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Alberici Claudio volta a contestare, in opposizione a cartella di pagamento per annualità 2009, 2012 e 2013, la pretesa contributiva spiegata da Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (d’ora innanzi CIPAG) per l’automatica iscrizione alla previdenza di categoria derivante dall’iscrizione all’albo professionale essendo emerso il suo ruolo di socio d’opera di Cartoplast s.n.c. con iscrizione al fondo commercio INPS e non avendo posto in essere un facere tutelato anche in via meramente occasionale.

In particolare, la Corte territoriale, enunciata la tesi difensiva del geometra circa la carenza probatoria dello svolgimento di esercizio continuativo della professione, e la posizione della cassa previdenziale circa la violazione della normativa di settore per cui in forza della delegificazione doveva ritenersi sufficiente anche la mera occasionalità (nel caso di specie, il geometra aveva compiuto 4 pratiche inerenti ad atti tipici della professione come riferisce il controricorrente), ha respinto il gravame proposto dalla CIPAG, sostenendo che “pur essendo i regolamenti della Cassa abilitati a derogare al diritto oggettivo preesistente… non è derogabile la facoltatività della iscrizione in presenza di una posizione previdenziale derivante da altra attività obbligatoriamente tutelata”.

2. La CIPAG ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di due motivi, a cui il geometra Alberici resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio 3. Il ricorso è stato fissato e tratta to in camera di consiglio e, all’esito, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della Legge delega n. 537/93 (art. 1 commi 32 e 33), artt. 1 e ss. L. 509/94, art. 3 co.12 L. 335/95, art. 1 co. 763 L. 296/06, art. 1 co. 488 L.147/13, art. 6 d.lgs. 103/96, art. 1 L.37/67, artt. 10 e 22 L.773/82, ed art. 5 Statuto CIPAG approvato con DM 27/2/2003, ed art., 38 Cost, tutti in relazione all’art. 360 co.2 n.3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che le modifiche introdotte dalla L. 509/94 non abbiano attribuito alla CIPAG il potere di incidere sulla definizione dei soggetti obbligati all’iscrizione e per non aver considerato che a seguito della sostanziale delegificazione sia stata riconosciuta all’autonomia delle Casse la possibilità di derogare a disposizioni di legge, nell’ottica di equilibrio finanziario e di solidarietà intercategoriale; inoltre, l’introduzione statutaria dell’automatica iscrizione alla Cassa per i geometri iscritti all’Albo non ha ampliato l’ambito dei soggetti obbligati per coloro che esercitano la professione, e l’obbligo di contribuzione minima ricorre nel caso di attività effettiva ancorché saltuaria ed occasionale ed anche nel caso di dichiarazioni fiscali negative, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi dal 2021; ed era cambiato soltanto il meccanismo di accertamento delle condizioni iscrittive presumendosi l’esercizio della professione in caso di iscrizione all’albo.2.

Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 L.37/1967, degli artt. 10 e 22 L.773/1982, degli artt. 1 e ss. d.lgs. n.509/1994, dell’art. 5 dello Statuto dellaCassa, art. 12 preleggi ed art. 1362 cod. civ., per non avere la Corte di merito considerato che nella fattispecie si verte sull’obbligo di versamento della contribuzione minima, in funzione solidaristica e senza corrispettività sinallagmatica fra contribuzione e prestazioni previdenziali, a prescindere dalla produzione di reddito, e senza violazione della doppia contribuzione in presenza di presupposti contributivi distinti, e fermo restando il collegamento con l’esercizio professionale, nel quadro della universalizzazione delle tutele.

3. I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li lega, e si dimostrano fondati.

4. Questa Corte, in evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del 2019 citato nella impugnata sentenza, ha affermato che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale: difatti, «dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).

Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d’ostacolo all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L’art. 5 dello Statuto della Cassa stabilisce, poi, che siano obbligatoriamente iscritti alla Cassa «i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione».

Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione). A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l’imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l’individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l’estensione dell’obbligo d’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti a nuove categorie di soggetti.

L’irrilevanza della natura occasionale dell’attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all’Albo, ai fini dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall’art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).

5. Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni, come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa (a titolo esemplificativo si rammentino le ord. n. 4156, 4157, 4160, 4161, 4162 del 2023, per i soci amministratori v. 321/2023, 19508/2023, 17823/2023, e le più recenti 26330/2024 e 30191/2024, e da ultimo 7366/2025 e 5338/2025).

6. Inoltre, si osservi che la sentenza impugnata non nega la possibilità derogatoria dei regolamenti della Cassa al diritto oggettivo preesistente, non esplicita la ragione della non continuità dell’attività professionale per negare l’iscrizione, ma sostiene l’inderogabile facoltatività dell’iscrizione in presenza di una posizione previdenziale derivante da altra attività obbligatoriamente tutelata, situazione normativamente non incompatibile con il dettato dell’art.22 L.773/82 e non in contrasto con il divieto di doppia contribuzione come sostenuto con il secondo motivo di ricorso.

7. Dai rilievi esposti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin