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Ordinanza — n. 10883/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against mandatory category pension contributions for architects performing occasional professional acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10883/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal filed by an architect against mandatory contributions to the professional pension fund. The lower court had ruled in favor of the architect, arguing that his work was performed exclusively for an employer and thus did not constitute independent professional practice. The Court rejected this distinction, holding that the mere registration on the professional register and the performance of professional acts, regardless of continuity or exclusivity, trigger mandatory contributions. Consequently, the decision was overturned and the case remanded for a new examination based on established principles.

Regesto Legislator

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Art. 22 L. 773/1982; Art. 5 Statuto della Cassa Geometri: The mere registration on the professional register and the performance of professional acts, irrespective of continuity or exclusivity, mandate contributions to the professional pension fund.

Parole chiave

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mandatory professional contributions architects professional register occasional professional acts category pension fund independent professional practice obbligo contributivo computo dei contributi determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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Art. 22 L. 773/1982
37/1967, dell’art. 22 L.773/1982, degli artt.
Art. 5 Statuto della Cassa Geometri
d.lgs. 509/94, e degli artt.
d.lgs. n. 509 del 1994
773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n.
legge n. 335 del 1995
Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568
335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191
335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10662-2020 proposto da: C.I.P.A.G. - CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; -ricorrente - contro CAPRIOLI MATTEO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA RODI, RAFFAELLA VIGNATI; -controricorrente - nonchécontro Oggetto Cassa Geometri R.G.N.10662/2020 Cron.

Rep. Ud.15/01/2025 CC AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA CENTRO S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 721/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 976/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO. RILEVATO CHE 1.La Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Caprioli Matteo volta a contestare, in opposizione a tre cartelle di pagamento per annualità dal 2008 al 2013, la pretesa contributiva spiegata da Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (d’ora innanzi, Cassa Geometri) per l’automatica iscrizione alla previdenza di categoria derivante dall’iscrizione all’albo professionale essendo emerso in sede ispettiva il compimento di atti di natura professionale, deltipo DOCFA2.

In particolare, la Corte territoriale, enunciata la tesi difensiva del geometra - che lamentava l’omessa applicazione in primo grado del regime di cui all’art. 22 L.n.773/1982 sul rilievo della indefettibile condizione impositiva concernente l’accertamento dell’esercizio continuativo della libera professione in assenza d’iscrizione ad altra gestione obbligatoria e sulla illegittimità di fonti statutarie e regolamentari eccedenti i limiti della potestà normativa delegata, nonché l’assenza di prova dell’esercizio della professione di geometra né continuativo né occasionale essendo stato trascurato che l’attività sarebbe stata espletata adesclusivo interesse del datore di lavoro - e d enunciata altresì la posizione della Cassa - sulla insorgenza di obblighi endocategoriali per chi abbia scelto di rimanere iscritto ad un albo professionale avvalendosi del titolo professionale,essendo sufficiente lo svolgimento di qualsiasi attività di geometra con qualsiasi modalità e titolo - ha accolto il gravame riportandosi all’orientamento già espresso da quella stessa Corte d’appello, reso in conformità della sentenza Cass. n. 5375/2019.

Quindi, rilevato che l’appellante aveva lavorato come dipendente di varie imprese operanti nel settore edilizia ed era pertanto iscritto ad INPS, ne conseguiva la illegittimità dell’iscrizione e l’applicazione del secondo comma del citato art. 22 sulla facoltatività dell’iscrizione alla cassa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione.

2. La Cassa Geometri ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

3. Il geometra Caprioli Matteo resiste con controricorso.Non ha svolto attività difensiva in questa sede Agenzia delle Entrate – Riscossione.

4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale e, all’esito della camera di consiglio , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo (art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 L.37/1967, degli artt. 10 e 22 L.773/1982, degli artt. 1 e ss. d.lgs. n.509/1994, dell’art. 5 dello Statuto della Cassa, per non avere la Corte di merito considerato che nella fattispecie si verte sull’obbligo di versamento della contribuzione minima, in funzione solidaristica e senza corrispettività sinallagmatica fra contribuzione e prestazioni previdenziali, essendo irrilevante la mancanza di reddito, ed in collegamento con l’esercizio professionale, senza che la continuità costituisca un requisito per l’insorgenza dell’obbligo. 2.Con la seconda critica (art. 360, co.2 , n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 1 L. 37/1967, dell’art. 22 L.773/1982, degli artt. 1 e ss. d.lgs. 509/94, e degli artt. 3 co. 12 e 2 co.26 della L.335/1995 (come modificato e interpretato dall’art. 1, co.763, L. 296/2006 ed art. 1 co. 488 L.147/2013), nonché degli artt. 1 co.2 e 6 del d.lgs. 103/96, e dell’art. 38 Cost, ed art. 5 dello Statuto della Cassa quale norma di rinvio ai sensi del decreto n.509/94, per non avere la Corte d’appello considerato che a seguito di privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, aventi autonomia gestionale organizzativa e contabile e dotati di statuti approvati dai Ministeri vigilanti, si è verificata una sostanziale delegificazione con attribuzione di poteri deliberativi tali da assicurare equilibrio finanziario di lungo termine e da prevedere un obbligo di contribuzione minima dovuto a fronte di un esercizio effettivo anche se saltuario della professione, compatibile con la contestuale iscrizione all’AGO dell’INPS nel quadro della universalizzazione delle tutele. 3.I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li lega, e si dimostrano fondati.

4. Questa Corte, in evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del 2019 citato nella impugnata sentenza, ha affermato che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale: difatti, «dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).

Risultano irrilevanti,in senso contrario, la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d’ostacolo all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L’art. 5 dello Statuto della Cassa stabilisce, poi, che siano obbligatoriamente iscritti alla Cassa «i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione».

Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione). 4.1 - A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l’imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l’individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l’estensione dell’obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti a nuove categorie di soggetti.

L’irrilevanza della natura occasionale dell’attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all’Albo, ai fini dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall’art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).

5. Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni, come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa (a titolo esemplificativo si rammentino le ord. n. 4156, 4157, 4160, 4161, 4162 del 2023, per gli iscritti a cassa artigiani ord. n. 17823/2023 e 19508/2023, e le più recenti 26330/2024 e 30191/2024, e da ultimo 7366/2025 e 5338/2025).

6. Va inoltre osservato che l’impugnata pronuncia,apodittica nel generico richiamo al previgente orientamento giurisprudenziale, non ha approfondito la questione se gli atti di natura professionale di geometra siano stati compiuti nell’ambito dell’attività prestata all’interno delle imprese edili di cui il controricorrente è stato dipendente, e quindi nell’interesse datoriale, oppure se siano stati svolti in modo autonomo come attività professionale in proprio.

7. Dai rilievi esposti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del presen