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Ordinanza — n. 10799/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a clerical error in a lawyer's name without requiring party notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10799/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the correction of a clerical error in a previous judgment regarding the name of a defense attorney. The applicants successfully argued that the published order listed 'Riccardo Preziosa' instead of the correct name 'Domenico Preziosa'. The court ruled that such errors are subject to correction ex officio, rendering the lack of formal notification by the parties irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Clerical errors in judicial documents, particularly regarding the names of legal representatives, may be corrected ex officio without the necessity of a formal request by the parties.

Parole chiave

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clerical error correction ex officio power lawyer name mistake notification requirement judicial document amendment correzione di errore materiale esame di cassazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Nessun rilievo ostativo ha la mancata notifica dell’istanza di correzione, posto che essa può avvenire anche d’ufficio (art. 391 bis c.p.c.).
art. 391 bis c.p
Nessun rilievo ostativo ha la mancata notifica dell’istanza di correzione, posto che essa può avvenire anche d’ufficio (art. 391 bis c.p.c.).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale, iscritto al n. 4025/2024 r.g., proposto da Colasuonno Nunzio e Colasuonno Riccardo, elett. dom.ti in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentati e difes i dall’avv. Domenico Preziosa. ricorrenti contro Stan Cristina Elena. intimata per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4370/2024 pubblicata in data 19/02/2024, n.r.g. 30494/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

RILEVATO E CONSIDERATO CHE Nell’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte ha indicato il difensore degli allora controricorrenti come l’avv. “Riccardo Preziosa”. Invece, da tutti gli atti del giudizio di legittimità risulta che egli si chiami “Domenico Preziosa”. Sussistono quindi gli estremi dell’errore materiale, che va pertanto OGGETTO: ERRORE MATERIALEcorretto. Nessun rilievo ostativo ha la mancata notifica dell’istanza di correzione, posto che essa può avvenire anche d’ufficio (art. 391 bis c.p.c.). P.Q.M La Corte dispone che l’ordinanza n. 4370/2024 pubblicata in data 19/02/2024, n.r.g. 30494/2021 , sia corretta, nel senso che laddove compare come difensore dei controricorrenti l’avv.

“Riccardo Presiosa” si deve intendere “Domenico Preziosa”. Si annoti sull’originale dell’ordinanza corretta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione la