Cassation court dismisses opposition to tax roll due to lack of standing under specific administrative law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Eleonora Imbesi's opposition to a tax roll notice issued by INPS and the Revenue Agency. The appellant argued for standing based on debt prescription, but the court found no other grounds for challenging the document directly. Consequently, the appeal was rejected because the required legal conditions for opposing the roll were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, co. 4-bis d.P.R. n. 602/73; Opposition to tax rolls is inadmissible absent specific statutory grounds, requiring a verified interest in the debt's extinction or other direct challenge scenarios.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12101-2023 proposto da: IMBESI ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrenti– nonché contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE Oggetto Opposizione estratto di ruolo R.G.N.12101/2023 Cron.
Rep. Ud.25/02/2025 CC DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente– avverso la sentenza n. 4362/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2022 R.G.N. 2919/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Imbesi Eleonora avverso un estratto di ruolo acquisito presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione il 19.12.2019 , dal quale aveva appreso l'esistenza di un carico esattoriale di €882,93, avente origine in un avviso di addebito emesso dall’Inps per contributi previdenziali, “a titolo di gestione commercianti” per l’anno 2012.
Riteneva la Corte che l’opposizione fosse inammissibile non sussistendo alcuna delle ipotesi previste dall’art.12, co.4-bis d.P.R. n.602/73, introdotto dalla l. n.215/21. Avverso la sentenza, ricorre Imbesi Eleonora per tre motivi. Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., nonché Agenzia delle Entrate-Riscossione resistono con controricorso. A seguito di richiesta di decisione presentata daImbesi Eleonora nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Imbesi Eleonora deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., poiché si era formato in primo grado giudicato implicito sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo che impediva l’applicazione dell’art.12, co.4-bis d.P.R. n.602/73. Con il secondo motivo di ricorso, Imbesi Eleonora deduce violazione dell’art.100 c.p.c. e dell’art.12, co.4-bis d.P.R. n.602/73. Sostiene il proprio interesse ad agire sussistente per estinzione del credito a seguito di prescrizione intervenuta dopo la notifica dell’avviso di addebito.
Con il terzo motivo di ricorso, Imbesi Eleonora deduce violazione degli artt.2934 e 2935 c.c. e dell’art.3 l. n.335/95 chiedendo l’affermazione della sopravvenuta prescrizione del credito fatto valere con l’avviso di pagamento. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale, con la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo per carenza di interesse, come emerge dal testo riportato nella sentenza della Corte d’appello. Risulta quindi, diversamente da quanto afferma il motivo, che non sussiste giudicato implicito sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Ciò presupporrebbe che il Tribunale avesse rigettato nel merito la pretesa e non, come fece, dichiarato inammissibile l’opposizione per carenza d’interesse. Del resto, il motivo nemmeno riporta il modo compiuto e specifico il contenuto della sentenza di primo grado, da cui dovrebbe evincersi il giudicato implicito sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo. Il secondo motivo è infondato. L’art.12, co.4-bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21), nel testo vigente ratione temporis , stabilisce che l’estratto diruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) –“nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che:
a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23);
b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. Nel caso di specie, la ricorrente non allega alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, facendo valere solo la sopravvenienza della prescrizione. Manca perciò l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’Inps, è volta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo, come questa Corte ha più volte affermato (Cass.10595/23, Cass.3511/24, Cass.14284/24).
Difformi conclusioni non si traggono da Cass.2617/23 invocata dalla ricorrente. Anche tale pronuncia ha infatti rigettato il ricorso sul presupposto che la parte non aveva allegato alcuna delle tre ipotesi previste dall’art.12, co.4- bis d.P.R. n.602/73. Il terzo motivo resta assorbito, ponendo la questione di merito dell’intervenuta prescrizione. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese di lite nei confronti di Inps e AdER secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di Inps e AdER e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.
S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €250in favore di ciascuna controricorrente, e di una ulteriore somma di €250in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €500 per compensia Inps e AdER per ciascuno, oltre a €200 per esborsie 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, all’Inps, e spese prenotate a debito per AdER; condanna parte ricorrente a pagare a ciascuna parte controricorrentel’ulteriore somma di €250; condanna parte ricorrente a pagare €250in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore impor