Cassation court dismisses appeal for correction of material error due to missing specific request for attorney fee deduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the defense attorney seeking a correction of a material error in a lower court order. The lower court had ordered the health authority to pay litigation costs but omitted the specific instruction to deduct these fees from the client's account in favor of the winning attorney. The court ruled that the request for fee deduction was not properly formulated in the current appeal stage, as such deductions must be explicitly requested within the same procedural degree where the cost order is made.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 cod. proc. civ.; The request for deduction of litigation costs and attorney fees in favor of a defense attorney must be explicitly formulated within the same procedural degree where the losing party is condemned to pay the costs, as it cannot be raised in a subsequent or preceding degree of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
EMA DI CASSAZIONE, depositata il 13.10.2023R.G.N. 25537/2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 3.04.2025 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI. OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALE RILEVATO CHE 1. l ’Avv. Giuseppe Limblici, quale difensore di Rocco Boncori ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 28611/2023 , depositata il 13/10/2023, con cui questa Cortenel rigettare il ricorso principale proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento enell’accogliere il ricorso incidentale proposto da Rocco Boncori con decisione nel merito limitatamente al ricorso accolto, ha condannato l’Azienda alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
3. l’ASP di Agrigento si è opposta con memoria all’istanza di rettifica evidenziando, in particolare , che «non risulta essere stata spiegata nel controricorso, alcuna istanza specifica contenente la dichiarazione di avere anticipato le spese e di non avere percepito gli onorari»;
4. con ordinanza interlocutoria 21/3/2024 questa Corte rinviava a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in tema di configurabilità della soccombenza nel procedimento di correzione dell’errore materiale. CONSIDERATO CHE 1.il ricorso non è fondato; 2.nella specie nel corso del giudizio di cassazione manca (sia nel controricorso sia nella successiva memoria illustrativa) la formulazione dell’istanza di distrazione;
3. non potrebbe valere, evidentemente, quella proposta nel precedente grado di merito, questo perché ladistrazione delle spese di lite in tanto può essere disposta, in quanto sia stata chiesta all’interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinate grado possa essere domandata in un grado precedente o successivo;
4. infatti, la distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 cod. proc. civ., può essere disposta solo « nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente » , dal che si desume che la domanda di distrazione deve trovare la sua necessaria collocazione nell’ambito dello stesso grado del processo in cui essa viene articolata;
5. in assenza della reiterazione della dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.da parte del difensore, è impossibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, questi abbia o non abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese ed il pagamento degli onorari (Cass., Sez. 6-3, n. 15857/2019);
6. non vi è luogo, infine,a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione d’errore materiale avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Cass. S.U. n. 29432 del 14/11/2024; cui adde Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, n