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Decreto — n. 10765/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to procedural proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 10765/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a procedural proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Vincenzo Barillà, challenged a second-instance judgment against Hitachi Rail STS s.p.a. regarding a railway contract dispute. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal forty day period procedural renunciation costs award appellant spese d'esecuzione accollo delle spese procedurali recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14252/2024R.G. proposto da: VINCENZO BARILLÀ, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Salmeri con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro HITACHI RAIL STS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Porchera e Camilla Nannetti con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 341/2024 emessa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d