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Decreto — n. 10762/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond within 40 days of court proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 10762/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Court of Naples extinguished. The appellant, Global Security S.R.L., had submitted a proposal for case termination under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but failed to request a ruling within the mandatory 40-day window. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for case termination within the prescribed period results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal proposed case termination forty day deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure sicurezza europea procedura accelerata tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.
art. 380-bis c.p
1068/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10088/2024R.G. proposto da: GLOBAL SECURITY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gallicchio con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro LUCIO CAPORASO -intimato- avverso la sentenza n. 1068/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente. P.Q.M Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso in