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Ordinanza — n. 10723/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding the appellate court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10723/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Riccardo Leverini against the Rome Court of Appeal inadmissible. Leverini argued that the lower court erred in rejecting his claim for career reconstruction and a superior economic position based on insufficient evidence and procedural timing. The court ruled that the appeal lacked the required specificity and relevance to the contested decision, citing the principle that vague or tangential grounds constitute a failure to state reasons under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 4 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: Appeals must contain specific, complete, and relevant grounds; generic or irrelevant criticisms are deemed as if no grounds were stated, rendering the appeal inadmissible ex officio.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grounds requirement civil procedure law career reconstruction economic position classification classificazione del posto licenziamento per motivi economici discriminazione economica

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R.
art. 112 c.p
art. 2043 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9450/2024
fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass.
Cass. n. 15517/2020
Cass. n. 20910/2017
15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass.
Cass. n. 17125/2007
20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.
Cass. S.U. n. 14385/2007
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 23702/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding public employee pay progression, citing multiple valid legal grounds for the lower court's decision.
Ordinanza — n. 8505/2026 — snciv
Cassation court dismisses public employee's pay claim for superior duties without collective agreement clause.
Ordinanza — n. 32617/2023 — snciv
Cassation court quashes appeal judgment for lack of motivation regarding public employee salary classification dispute.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 7321/2026 — snciv
Cassation court dismisses appeal on internal res judicata grounds regarding career progression classification.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10380-2020 proposto da: LEVERINI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO OZANAM 69, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PETILLO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3325/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2019 R.G.N. 743/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATOCHE Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.10380/2020 Cron. Rep. Ud.05/03/2025 CC - con sentenza del 10 ottobre 2019, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Riccardo Leverini nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante alla ricostruzione della carriera ed al conseguimento d ella posizione economica denominata C Super, introdotta dal CCNL per il comparto Ministeri per il quadriennio 1998/2001 con condanna del Ministero alla corresponsione dellerelative differenze retributive e al risarcimento del danno; - Riccardo Leverini, dipendente dell’ente Poste italiane transitato nei ruoli del MEF, aveva ottenuto in sede giudiziale il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella 7ª qualifica funzionale, corrispondente all’area C, posizione economica C1 ed aveva successivamente agito, facendo leva sul precedente giudicato, formulando le domande sopra indicateperché, a suo dire, il punteggio da riconoscere per il titolo di studio e per l’anzianità di servizio, gli avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile in graduatoria; - la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, una volta precisato che in grado di appello non era stata riproposta la pretesa risarcitoria, la domanda di attribuzione della posizione economica superiore e di riconoscimento delle conseguenti differenze retributive carente quanto ad allegazione e prova circa la ricorrenza dei presupposti cui la contrattazione collettiva, che escludeva ogni automatismo, subordinava il riconoscimento della rivendicata posizione economica, risultando smentito, sulla base della stessa disciplina contrattuale, l’essere stato il beneficio riconosciuto a tutti i funzionari e non risultando verificabile, per la mancata indicazione del punteggio ottenuto dal soggetto qualificatosi all’ultimo posto della relativa graduatoria, la circostanza, peraltro tardivamente dedotta solo in grado di appello, per cui il punteggio vantato dal Leverini per i soli titoli relativi al titolo di studio ed all’anzianità di servizio erano tali da consentirgli il conseguimento della posizione economica in questione; - per la cassazione di tale decisione ricorre il Leverini, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze; - il ricorrente ha poi presentato memoria .

CONSIDERATOCHE - con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in una con la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del CCNL per il comparto Ministeri relativo al quadriennio 1998/2001, del CCNI del 20.3.2000 e delle circolari prot. n. 209986 del 7.6.2000 e prot. n. 504136 del 7.5.2001, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare puntuale seguito al precedente giudicato, che implicava anche l’obbligo di procedere alla ricostruzione della carriera e di rivedere le graduatorie formate all’esito di procedura selettiva alla quale era stata impedita la partecipazione per l’errore commesso nell’inquadramento; - il ricorrente svolge considerazioni sul principio del neminen laedere e sull’obbligo della P.A. di astenersi da comportamenti dolosi o colposi e sostiene, poi, che il punteggio 31 sarebbe stato sufficiente a garantire l’attribuzione della posizione rivendicata, ottenuta da altri dipendenti in possesso di un punteggio inferiore; - con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., Riccardo Leverini imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’essersi pronunziata in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; - sostiene che la domanda proposta era limitata alla ricostruzione della carriera, comprensiva della valutazione della posizione lavorativa del ricorrente ai fini del riconoscimento della posizione economica super, che avrebbe dovuto conseguire laddove all’esito di quella valutazione, resa doverosa dal precedente giudicato, il lavoratore fosse risultato in posizione utile nella relativa graduatoria; - addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto erroneamente la domanda carente quanto alla allegazione ed alla prova dei fatti costitutivi; - i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili dovendosi considerare, in primo luogo, che, ove anche l’azione originariamente proposta dal ricorrente fosse stata volta a contestare l’erronea ricostruzione della carriera a seguito della pregressa sentenza del Tribunale di Roma, comunque la contestazione si risolverebbe nella pretesa, chiaramente avanzata, di vedersi riconoscere la rivendicata posizione economica, con conseguente o nere a carico dello stesso ricorrente di allegare e provare la ricorrenza delle condizioni alle quali la contrattazione collettiva subordina l’attribuzione della posizione superiore; - il ricorso con si confronta con il decisum della sentenza impugnata innanzitutto perché svolge considerazioni sull’applicabilità dell’art. 2043 c.c. quando la Corte territoriale ha escluso che fosse stata riproposta in appello la domanda risarcitoria, ed inoltre perché insiste nel sostenere che il punteggio 31 avrebbe permesso l’attribuzione della posizione superiore, senza misurarsi con l’affermazione, che si legge nella sentenza impugnata, in ordine all’inammissibilità delle deduzioni svolte al riguardo solo in appello ed alla insufficienza della documentazione prodotta a sostegno della domanda; - nessuna pertinente e specifica censura è poi formulata avverso il capo della sentenza impugnata che, sulla base della disciplina contrattuale, ha escluso ogni automatismo dell’attribuzione; - nel giudizio di cassazione , a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007); - il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il