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Ordinanza — n. 10659/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses workers' appeal regarding collective dismissal procedures during contract transfer, upholding disciplinary dismissals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10659/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation rejected the appeal filed by workers against an appellate court decision that upheld their disciplinary dismissals following a contract transfer. The workers argued that the transfer was ineffective and that collective dismissal procedures should have applied, but the court found the transfer valid under specific statutory exceptions. Consequently, the court ruled that the collective dismissal procedure was inapplicable because the workers' refusal to accept the transfer was a condition for receiving severance, not a ground for collective protection.

Regesto Legislator

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Art. 24 L. 223/1991; Art. 7 comma 4-bis D.L. 248/2007: The acquisition of personnel by a new contractor following a contract transfer does not trigger collective dismissal protections if economic and normative conditions remain unchanged.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract transfer collective dismissal disciplinary dismissal new contractor statutory exception labor law appellate review trasferimento disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 L. 223/1991
Art. 7 comma 4-bis D.L. 248/2007
223/1991, in quanto tale normativa non è applicabile ai casi di cambio appalto con “subentro di un nuovo appaltatore nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative”, ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis, D.L.
Art. 2103 c.c.
si tratta di una sequenza diversa dal licenziamento collettivo, perché in essa si inserisce il trasferimento, ritenuto nel merito sorretto da motivi verificati ai sensi dell’art. 2103 c.c.; 10.la Corte di Milano ha applicato la norma speciale di cui all’art.
Art. 48 CCNL
art. 1362 c.c
art. 2103 c.c
si tratta di una sequenza diversa dal licenziamento collettivo, perché in essa si inserisce il trasferimento, ritenuto nel merito sorretto da motivi verificati ai sensi dell’art. 2103 c.c.; 10.la Corte di Milano ha applicato la norma speciale di cui all’art.
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Ordinanza — n. 24563/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against disciplinary dismissal, upholding appellate court's rejection of worker's claims regarding transfer fraud and hiring practices.
Ordinanza — n. 18041/2024 — snciv
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Ordinanza — n. 35159/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses unemployment benefit claim where employer transfer was deemed not justifiable cause for resignation.
Ordinanza — n. 20570/2025 — snciv
Italian court dismisses worker's appeal to keep super-minimum after contract change due to lost specific role.
Ordinanza — n. 20379/2022 — snciv
Cassation court dismisses airline companies' appeal regarding collective dismissal validity and statute of limitations. The court rejects the argument that the 60-day appeal period expired for the transfer of employment relationship. The ruling confirms the lower court's finding of illegitimate dismissal under collective procedures. The court holds that the transfer of the business relationship does not trigger the strict statute of limitations for appeal. The decision upholds the worker's right to reinstatement and compensation. The ruling emphasizes the exceptional nature of the closure provisions. The court orders the companies to pay litigation costs. The judgment clarifies the scope of appeal deadlines in transfer cases. The legal principle protects employees in complex corporate restructurings. The outcome favors the employee against the employer's procedural defenses.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9796-2023proposto da: COLOMBO CRISTIAN, ALFANO FEDERICO, MANGIAROTTI FABRIZIO, FORESTI LUCA, CARUGO ANGELA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO PIRONTI; -ricorrenti - contro ECOFIN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell'avvocato NATALE PERRI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 282/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2023 R.G.N. 1355/2022;

Oggetto Cambio appalto –non accettazione della riassunzione alle dipendenze del subentrante - trasferimento dei lavoratori - inapplicabilità della procedura per i licenziamenti collettivi R.G.N.9796/2023 Cron. Rep. Ud.05/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande proposte dai lavoratori in epigrafe (e altri originari litisconsorti) dirette all’impugnativa dei licenziamenti loro intimati per ragioni disciplinari (assenza ingiustificata dal lavoro), successivamente al trasferimento disposto nei loro confronti dalla società Ecofin da Settimo Milanese a Padova, con applicazione in via gradata delle tutele di cui agli artt. 2 ss. d. lgs. n. 23/2015; 2.la Corte territoriale osservava, in particolare, che: - i lavoratori (inquadrati nel livello 5S CCNL per le imprese operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali CNA) erano stati trasferiti a Padova a seguito della perdita dell’appalto del sito di Settimo Milanese ove erano impiegati, non avendo accettato di passare alle dipendenze della subentrante Atom Delivery s.r.l., quale unica soluzione per mantenere i posti di lavoro; - non era fondata l’eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. a fronte della mancata osservanza da parte del datore di lavoro della legge n. 223/1991, in quanto tale normativa non è applicabile ai casi di cambio appalto con “subentro di un nuovo appaltatore nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative”, ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis, D.L. n. 248/2007 , e trattandosi di licenziamenti ontologicamente disciplinari;- la contestazione e l’impugnazione del disposto trasferimento presso la sede di destinazione precludeva il riconoscimento in favore dei lavoratori delle indennità di licenziamento e di preavviso previste dall’art. 48 CCNL applicato al rapporto per “il lavoratore che non accetti il trasferimento”;

3. per la cassazione della predetta sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe sulla base di tre motivi, cui ha resistito la società con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1, paragrafo 1, comma 1, lett. a), Direttiva 98/59 CE, degli artt. 4 o 23 legge n. 223/1991, 7, comma 4-bis, d.l. n. 248/2007 (conv. in legge n. 31/2008), così come da interpretarsi alla luce del principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte Europea di Giustizia 11 novembre 2015, C-422/14; si sostiene che la Corte d’Appello ha errato nel non aver ritenuto che i trasferimenti e i licenziamenti dovessero essere disposti nell’ambito di una procedura di consultazione sindacale, dovendo i trasferimenti, in quanto integranti “ provvedimenti datoriali unilaterali ” comportanti una “ sostanziale modifica peggiorativa degli elementi essenziali dei contratti di lavoro dei lavoratori interessati”, e i successivi licenziamenti , essere disposti nell’ambito e all’esito alla procedura di consultazione sindacale di cui agliartt. 4 e 24 legge n. 223/1991 e, visto il mancato esperimento di tale procedura, essere ritenuti illegittimi;

2. con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att.4 c.p.c., per incoerenza (sotto il profilo dell’irriducibile contraddittorietà e della manifesta illogicità e apparenza della motivazione), per avere la Corte d’Appello dapprima accertato e affermato che i ricorrenti non erano stati riassuntidalla società subentrante nel cambio di appalto, e in seguito ritenuto non applicabile la procedura di consultazione sindacale di cui agli artt. 4 e 24, l. 223/1991 ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis del D.L. n. 248 del 2007, che invece presuppone, ai fini dell’esclusionedi tale procedura, l’intervenuta riassunzione dei lavoratori interessati da parte dell’impresa subentrante (nel caso di specie non avvenuta);

3. con il terzo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art.48 CCNL per le imprese operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali CNA e dell’art. 1362 c.c.: sostiene che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che i lavoratori non avessero diritto alle indennità di licenziamento e di preavviso;

4. i primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, in quanto riguardanti la lettura della vicenda complessiva e la corrispondente sussunzione normativa, non sono fondati;

5. occorre prendere le mosse dalla sentenza della CGUE citata da parte ricorrente (cd. sentenza Pujante Rivera) che statuisce, nel dispositivo, che: “2) Al fine di accertare l’esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l’applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto.

3) La direttiva 98/59 deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di «licenziamento» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della medesima direttiva”; precisamente (§46) si dichiara che, “al fine di accertare l’esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell’articolo1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l’applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto”;

6. la l ettura della vicenda complessiva operata dalla Corte d’Appello (ossia essersi trattato, nel caso concreto, non di licenziamento collettivo, ma di cambio appalto, trasferimento giustificato, licenziamento ontologicamente disciplinare) è coerente con la nozione di licenziamento collettivo espressa dalla Corte di Giustizia UE, nozione indubbiamente non restrittiva, ma nemmeno riguardante tutte le ipotesi di recesso datoriale plurimo;

7. la lettura di parte ricorrente, nel senso dell’inclusione della vicenda nella nozione di licenziamento in senso stretto a partire dal trasferimento per cambio appalto, non è condivisibile perché non tiene conto della sequenza logica e giuridica dei fatti accertati;

8. detta sequenza va letta nella sua integralità: cambio appalto – mancata accettazione da parte dei lavoratori di riassunzione nell'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative - trasferimento (sorretto da ragioni organizzative derivanti dalla cessazione dell’appalto) - licenziamento disciplinare (per assenza ingiustificata, non potendo essere nella specie validamente opposta eccezione di inadempimento rispetto al trasferimentolegittimo);

9. si tratta di una sequenza diversa dal licenziamento collettivo, perché in essa si inserisce il trasferimento, ritenuto nel merito sorretto da motivi verificati ai sensi dell’art. 2103 c.c.; 10.la Corte di Milano ha applicato la norma speciale di cui all’art. 7, comma 4-bis, D.L. n. 248/2007, che esclude l’applicabilità della normativa sui licenziamenti collettivi, stabilendo che: “Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative"; 11.peraltro, tale richiamo normativo è stato qualificato come ulteriore ragione argomentativa rispetto ai motivi di appello, mantenendo comunque ferma e ribadendosi la ricostruzione operata in primo grado (idonea di per sé sola a sorreggere al decisione di rigetto delle domande azionate),nel senso che non si è trattato di licenziamento collettivo (o ipotesi assimilabile), ma di trasferimento (quantunque plurimo) per ragioni legittime ai sensi dell’art. 2103 c.c., con conseguente eccezione di inadempimento inefficace e sussistenza di giusta causa di licenziamento, e conseguente infondatezza, pertanto, della pretesa applicazione della procedura prevista dalla legge per i licenziamenti collettivi; 12.per ragioni derivate da quelle ora espresse consegue l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso; 13.la norma contrattuale collettiva invocata (art. 48, comma 2, CCNL applicato al rapporto) prevede il diritto all’indennità di licenziamento e al preavvisoper il lavoratore che non accetti il trasferimento; 14.nell’ambito della sopraindicata sequenza, la norma contrattuale invocata, da leggersi in collegamento con il cambio appalto, presuppone la non accettazione del trasferimento, in funzione anche dissuasiva di possibile successivo licenziamento, nel perimetro di cessazione del rapporto in qualche modo concordata; nel caso di specie, invece, il trasferimento è stato giudizialmente contestato come inefficace per fondare il successivo licenziamento, venendo così meno i presupposti per l’applicabilità della norma collettiva, come ritenuto nel doppio grado di merito; 15.le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo il regime della soccombenza e si distraggono in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario;16.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.300 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatrio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulter