Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Maurizio Redi, did not respond to the proposal sent by the respondent, DRADURA ITALIA SRL, resulting in the automatic withdrawal of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the litigation was extinguished and ordered the appellant to bear the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following a proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15044/2023R.G. proposto da: MAURIZIO REDI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Del Nevo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro DRADURA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Parodi, Katrin Zoli, Alessio Petretti con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 211/2023 emessa da lla Corte d’appello di Torino Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d