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Decreto — n. 10626/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for judgment within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 10626/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing CTT Nord and CPT Compagnia Pisana Trasporti, had not requested a decision on the proposal despite the deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal proposal for judgment extinction of proceedings failure to respond statutory time limit assignment of costs Civil Procedure Code mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
208/2020 emessa da lla C orte d’a ppello di Firenze Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
208/2020 emessa da lla C orte d’a ppello di Firenze Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29788/2020R.G. proposto da: ALESSANDRO NOVELLI,domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Lovo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro CTT NORD s.r.l.e CPT COMPAGNIA PISANA TRASPORTI s.p.a. in liquidazione, in persona dei rispettivi legale rappresentanti, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Maresca e Michele Mariani con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 208/2020 emessa da lla C orte d’a ppello di Firenze Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1 . 8 0 0 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così