Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against a lower court decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, represented by an attorney, did not request a ruling on the appeal after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22910/2023R.G. proposto da: FORTUNATO D’AMICO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessio Veggiari con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro POSTE ITALIANE spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Sciaudone con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 548 /2023 emessa da lla Corte d’appello di Venezia Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d