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Ordinanza — n. 10614/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's withdrawal, declaring process extinguished without costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10614/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished after the appellant withdrew their cassation appeal during the trial. The appellant, Bartolo Bonavoglia Trading S.R.L., had previously lost an appeal against a lower court's dismissal of their termination claim. Since the withdrawal was accepted by the respondent, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without ordering any further costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, leads to the extinction of the proceedings without the imposition of costs, as the statutory conditions for cost liability are not met upon extinction.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure costs allocation cassation appeal termination of suit no costs order motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15
Cass. n. 23175/15). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Ro
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29536 -2020 proposto da: BARTOLO BONAVOGLIA TRADING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GURNARI; -ricorrente - contro ROSSI TERESA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RACHELE POSTERARO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/03/2020 R.G.N. 1548/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Licenziamento R.G.N.29536/2020 Cron. Rep. Ud.05/02/2025 CC RILEVATO che, con la sentenza n. 76/2020, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto da Bartolo Bonavoglia Trading srl avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2024/2017; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bartolo Bonavoglia Trading srl affidato a cinque motivi; che la intimata Teresa Rossi ha resistito con controricorso; che il collegioha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte dellaricorrente; che tale atto risulta accettato dalla controricorrente; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Ro