Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, Di Maio Enrico, did not respond to the procedural offer sent by the court, while the respondent, Di Maio Vincenzo, maintained the position that the appeal was abandoned. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period results in the appeal being deemed renounced and the case extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25072/2024 R.G. proposto da : DI MAIO ENRICO, elettivamente domiciliato in CARINI VIA GIACOMO LEOPARDI 49 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CANTAVENERA GIOVANNA CARMELA (CNTGNN79A69Z112A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI MAIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA ALFONSO BORRELLI, 50 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MARTORANA FABIO (MRTFBA75C12G273I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.101/2024 depositata il 08/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.