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Decreto — n. 10574/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 10574/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Florence Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, a sole proprietorship, had not requested a ruling on the termination proposal after it was communicated to them. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to declare the appeal renounced and the proceedings terminated.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case termination within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal procedural extinction failure to respond case termination proposal statutory time limit renunciation of appeal Code of Civil Procedure prestazioni complementari retroattive

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate integralmente poiché il nucleo fondamentale della proposta poggia sullo ius superveniens, con applicazione di principi consolidatisi dopo il deposito del ricorso;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20566/2021 R.G. proposto da : LAVANDERIA AZZURRA DI BURRESI STEFANO E GARGIANI MICHELA SNC, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -controricorrente- nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato PONTONE MICHELE (PNTMHL62S25F839G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRASCONA' LORELLA (FRSLLL64M69C351Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.36/2021 depositata il 14/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate integralmente poiché il nucleo fondamentale della proposta poggia sullo ius superveniens, con applicazione di principi consolidatisi dopo il deposito del ricorso;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del