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Decreto — n. 10562/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 10562/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Balzano Gaetano Siponto, did not act within this timeframe, while the opposing parties, Dussman Service S.R.L. and Cooperativa Sociale 'L'Obiettivo' ONLUS, contended that the delay constituted a waiver of their right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the litigation and the imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to request decision forty-day period renunciation of appeal procedural waiver costs allocation cassation dismissal tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22998/2024 R.G. proposto da : BALZANO GAETANO SIPONTO, elettivamente domiciliato in FOGGIA VIA ROBERTO RUFFILLI, 1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DE GIOVANNI GIOVANNI PIO (DGVGNN76S15H926A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DUSSMAN SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VATICANO, 46, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO (PRTFRZ57S02H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOVE EMANUELE (BVOMNL68C16H501J) -controricorrente- nonchè contro COOPERATIVA SOCIALE 'L'OBIETTIVO' ONLUS, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA VIA MADDALENA, 117 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PRENCIPE GIUSEPPE (PRNGPP68C01E885G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.403/2024 depositata il 03/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori