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Decreto — n. 10554/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10554/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10554/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23000/2024 R.G. proposto da : COLUCCI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Foggia Via Roberto Ruffilli, 1, presso lo studio dell’avvocato DE GIOVANNI GIOVANNI PIO (DGVGNN76S15H926A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COOPERATIVA SOCIALE 'L'OBIETTIVO' ONLUS, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA VIA MADDALENA N. 117, presso lo studio dell’avvocato PRENCIPE GIUSEPPE (PRNGPP68C01E885G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DUSSMAN SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VATICANO, 46, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO (PRTFRZ57S02H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOVE EMANUELE (BVOMNL68C16H501J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.414/2024 depositata il 18/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10554/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COLUCCI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Foggia Via Roberto Ruffilli, 1, presso lo studio dell’avvocato DE GIOVANNI GIOVANNI PIO (DGVGNN76S15H926A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COOPERATIVA SOCIALE 'L'OBIETTIVO' ONLUS, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA VIA MADDALENA N. 117, presso lo studio dell’avvocato PRENCIPE GIUSEPPE (PRNGPP68C01E885G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DUSSMAN SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VATICANO, 46, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO (PRTFRZ57S02H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOVE EMANUELE (BVOMNL68C16H501J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.414/2024 depositata il 18/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale ritardo del ministero pubblico difetto di legittimazione del ministero pubblico vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23000/2024 R.G. proposto da : COLUCCI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Foggia Via Roberto Ruffilli, 1, presso lo studio dell’avvocato DE GIOVANNI GIOVANNI PIO (DGVGNN76S15H926A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COOPERATIVA SOCIALE 'L'OBIETTIVO' ONLUS, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA VIA MADDALENA N. 117, presso lo studio dell’avvocato PRENCIPE GIUSEPPE (PRNGPP68C01E885G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DUSSMAN SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VATICANO, 46, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO (PRTFRZ57S02H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOVE EMANUELE (BVOMNL68C16H501J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.414/2024 depositata il 18/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori