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Ordinanza — n. 10528/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public employee's claim for higher salary during temporary replacement, citing collective agreement exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10528/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gianfranco Accordino's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his claim for a higher salary during a temporary medical directorship. Accordino argued he should have received the Director of Complex Structure salary, while the opposing health authority maintained the collective agreement only provided a specific substitute allowance. The court ruled that the collective agreement explicitly excludes a position-based salary for temporary replacements, making the claim inadmissible regardless of the duration of the assignment.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 7 CCNL 8.6.2000; Art. 24 d.lgs. n. 165/2001: A public employee temporarily assigned to different duties is entitled only to the specific substitute allowance provided by the collective agreement, excluding any higher position-based salary.

Parole chiave

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temporary replacement collective agreement public employee salary substitute allowance position-based pay medical director dismissal of appeal restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 7 CCNL 8.6.2000
Art. 24 d.lgs. n. 165/2001
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza, quanto alla ricorrente principale, delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 36 Cost
artt. 36 Cost
CONSIDERATO - che con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 19 e 24 d.lgs.
art. 24 d.lgs. n. 165/2001

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 4915 del 25.2.2025
Cass., Sez. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18215-2024 proposto da: ACCORDINO GIANFRANCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO INTILISANO; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 5 DI MESSINA, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CARATOZZOLO, che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 82/2024 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/02/2024 R.G.N. 349/2022;

Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.18215/2024 Cron. Rep. Ud.20/03/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 9 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione resa dal Tribunale di Messina e rigettava la domanda proposta da Gianfranco Accordino nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (già AUSL n. 5), alle cui dipendenze l’istante operava con qualifica di dirigente medico, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante a ricoprire l’incarico di Direttore della Struttura Complessa SIAV sino alla data di espletamento del concorso ed a percepire il trattamento economico previsto per tale figura dirigenziale con decorrenza dal conferimento in data 29.10.2004 con relativa regolarizzazione previdenziale e, pronunciando sulla domanda successivamente proposta a carico dell’istante dalla stessa ASP di Messina con ricorso riunito al primo e volta ad ottenere la ripetizione della somma di euro 117.655,54 asseritamente percepite in modo indebito a titolo di Direttore della UOC SAIAV in violazione dell’art. 18 CCNL per la Dirigenza Sanitaria 8.6.2000 e in virtù di deliberazioni poi annullate in autotutela dalla ASP, condannava l’Accordino a corrispondere alla medesima ASP la somma determinata a seguito di correzione di errore materiale in euro 45.768,22; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa azionata, escludendo la disciplina di legge il riconoscimento al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse il diritto al trattamento economico di posizione superiore a quella spettante per le funzioni proprie, non configurando la fattispecie esercizio di mansioni superiori, non ricorrendo le condizioni che in base al contratto collettivo configurano l’attribuzione dell’incarico di responsabile di struttura complessa nonché non risultando ai predetti fini invocabile il disposto dell’art. 36 Cost. per aver la contrattazione collettiva previsto per l’evenienza apposito emolumento dato dall’indennità sostitutiva avente natura risarcitoria avente natura risarcitoria e onnicomprensiva e inammissibile in quanto nuova la domanda svolta in via gradata a vedersi riconoscere somme non percepite in relazione al proprio ruolo di Dirigente di Struttura Semplice per un periodo antecedente all’incarico di sostituzione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Accordino, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’ASP di Messina; - che la controricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 19 e 24 d.lgs. n. 165/2001, 51, 52 e 55 CCNL Dirigenza Medica 5.12.1996, 18, 26, 27, 35 e 39 CCNL Dirigenza Medica 8.6.2000 argomentando in rubrica in relazione alla “diminuzione oggettiva della retribuzione per mancata conferma dell’indennità di posizione aziendale e della Rpmu relativa all’incarico di Direttore di Struttura Semplice in occasione del conferimento dell’incarico di sostituzione di Direttore di Struttura Complessa di cui all’art. 18 CCNL Dirigenza Medica 8.6.2000”, lamenta la non conformità a diritto della statuizione con cui la Corte territoriale, nel determinare le somme dall’odierno ricorrente dovute in ripetizione dell’indebito, disconoscendo, rispetto al periodo di sostituzione, la spettanza della retribuzione di posizione minima parte variabile e la retribuzione di posizione parte variabile eccedente il minimo contrattuale, in precedenza percepite quale Direttore di Struttura Semplice, per avere diritto soltanto dall’indennità di sostituzione exart. 18 CCNL 8.6.2000, ha finito per ritenere erroneamente legittima la diminuzione del trattamento retributivo in godimento; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, del TUIR 22.12.1986, n. 917 (introdotto dall’art. 5, comma 1, lett.

b) d.lgs. n. 314/1997, il ricorrente imputa alla Corte di aver erroneamente determinato le somme da recuperare a carico del ricorrente per non aver portato in detrazione dell’imponibile fiscale quale onere deducibile l’importo complessivo delle somme recuperate in quanto non dovute e percepite al netto della tassazione avendole invece assoggettate a nuova tassazione riducendo pertanto l’importo detraibile; - che il primo motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 4915 del 25.2.2025 e le altre precedenti pronunce di legittimità ivi richiamate), secondo cui al dirigente medico per tutta la durata della sostituzione compete unicamente l’indennità relativa prevista dalla contrattazione collettiva, senza maturare alcuna retribuzione di posizione, dovendo il trattamento accessorio, cui la componenti variabili della retribuzione di posizione sono riconducibili, essere correlato, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001, alle funzioni attribuite (nella specie non corrispondenti né a quelle di Direttore di Struttura Complessa, mai conferite, né a quelle di Direttore di Struttura Semplice, non esercitate per via della sostituzione, remunerate, invece, con l’indennità di cui all’art. 18, comma 7, CCNL 8.6.2000), restando indifferente a questi fini anche il protrarsi della sostituzione oltre il termine previsto dal comma 4 dell’art. 18 medesimo, per rispondere ilsilenzio sul punto della contrattazione collettiva alla volontà delle parti di escludere qualsiasi titolo fondante la pretesa al trattamento economico spettante al dirigente sostituito; - quanto, poi, all’ulteriore doglianza contenuta nell’ambito del primo motivo, secondo la quale il ricorrente insiste nel prospettare il suo diritto alla retribuzione di posizione correlata all’incarico di struttura semplice che ricopriva prima della vicenda oggetto di causa, la stessa non intercetta il decisum della Corte territoriale che, sul punto, ha affermato che “ come espressamente ammesso dallo stesso, a seguito dell’adibizione al Siav egli ha dismesso l’incarico pregresso tant’è che alla direzione del SIS rimasta vacante è stato nominato nuovo titolare”; - che, per il resto, con riguardo alla operata quantificazione delle somme (pretese e da restituire), le doglianze impingono nell’accertamento in fatto della Corte territoriale; - che il secondo motivo si rivela inammissibile non avendo il ricorrente fornito adeguata specificazione dell’esito complessivo del nuovo computo sollecitato, essenziale a definire la sua incidenza in riduzione della condanna pronunziata a carico del medesimo e la ricorrenza del suo interesse ad agire; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che o ccorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza, quanto alla ricorrente principale, delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo