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Ordinanza — n. 10502/2025 — snciv Generato dall'IA

Court rejects Ministry appeal, ruling five-year tenure includes pre-role support teaching for mobility eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10502/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Ministry's appeal against a lower court ruling that granted a special education teacher the right to participate in a mobility plan. The lower court had found the five-year tenure requirement satisfied by counting pre-role support teaching, which the Ministry argued violated statutory stability rules. The Court upheld the lower decision, confirming that pre-role periods count toward the five-year requirement for mobility eligibility.

Regesto Legislator

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Art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994; clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: The five-year tenure requirement for special education teachers to access common posts includes pre-role teaching periods.

Parole chiave

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mobility plan eligibility special education tenure pre-role teaching periods five-year stability rule statutory interpretation mobilità professionale prestazioni d'invalidità professionale discriminazione basata su un handicap

Disposizioni normative citate

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Art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994
CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, l’Amministrazione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 127, d.lgs.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32632 del 23.11.2023
Cass. n. 32632 del 23.11.2023), secondo cui “In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto disostegno a posto cd.
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13462-2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro URBINO RAFFAELLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO MASSIMO ORIOLO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/02/2019 R.G.N. 165/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13462/2019 Cron. Rep. Ud.20/03/2025 CC RILEVATO - che, con sentenza del 19 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Potenza confermava la decisione resa dal Tribunale di Potenza e accoglieva la domanda proposta da Raffaella Urbino nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, insegnante di sostegno immessa in ruolo per effetto della legge n. 107/2015, a partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2017/2018 giacché il vincolo quinquennale di permanenza nel sostegno era stato superato conteggiando l’insegnamento preruolo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la non conformità della disciplina di cui all’art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994 - che preclude la partecipazione dei docenti di sostegno al piano straordinario di mobilità per il passaggio su posto comune, in quanto non immessi nel ruolo organico di sostegno da almeno un quinquennio, senza che possano in alcun modo valutarsi le docenzesvolte su posto di sostegno prima dell’immissione in ruolo- ai principi dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ed in particolare alla clausola 4; - che il giudice d’appello ha escluso che possa costituire obiettiva ragione giustificatrice la stabilità “ex ante”, funzionale al conseguimento delle finalità formative in favore di persone particolarmente svantaggiate che, a detta dell’Amministrazione, i soli docenti di ruolo possono garantire, dovendosi al contrario riconoscere che proprio l’impiego di personale non di ruolo assunto reiteratamente a termine ha consentito il raggiungimento di dette finalità; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Urbino; - che la controricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, l’Amministrazione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 127, d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale dovendosi escludere il carattere discriminatorio della norma per risultare la disparità di trattamento obiettivamente giustificata dalla necessaria stabilità del corpo insegnante di sostegno le cui conoscenze specialistiche corroborate dall’esperienza sono le sole atte a garantire l’integrazione degli alunni disabili ed il loro diritto allo studio ; - che il motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 32632 del 23.11.2023), secondo cui “In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto disostegno a posto cd. comune, il disposto normativo, che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto disostegno per almeno cinque anni, va inteso nel senso che ilquinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto disostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE”; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge da corrispondersi all