Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Volturno SRL, did not act on the court's proposal for case closure, while the respondent, Castaldi Giuseppe, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence of the appellant constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the termination of the litigation and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case closure constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4871/2024 R.G. proposto da : ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL A SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 290, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI CRISTIANA (LGRCST68B42F839B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'APONTE MARCELLO (DPNMCL69S29F839V) -ricorrente- contro CASTALDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ISCHIA VIA FASOLARA 4 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PUCA DOMENICO (PCUDNC67M07A617G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARZIALE GIUSEPPE (MRZGPP55L21F839Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.8/2024 depositata il 05/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistatari avv. Domenico Puca e avv. Giuseppe Marz