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Decreto — n. 10465/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 10465/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Busitalia Veneto SpA, had filed an incident appeal against a lower court judgment but remained silent after the court offered a settlement mechanism. Consequently, the court ruled that both the main and incidental appeals were deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and a mutual offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal court proposal for definition extinction of cassation proceedings failure to respond within term mutual offset of costs ripetibili dell'avvocato principio della copertura dei costi spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ i ricorsi principale e incidentale dev ono intendersi oggetto di rinuncia e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi principale e incidentale dev ono intendersi oggetto di rinuncia e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21157/2021 R.G. proposto da : BUSITALIA VENETO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI (FRLLGU51C12A509J) rappresentato e difeso dall'avvocato TOSI PAOLO (TSOPLA43C25B832S) -ricorrente- contro GARAVELLO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA BAFILE, 2, presso lo studio dell’avvocato VOTTARI GIOVANNI (VTTGNN70B03A065W) rappresentato e difeso dall'avvocato SPATA EMANUELE (SPTMNL60H02G224N) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.431/2021 depositata il 16/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi principale e incidentale dev ono intendersi oggetto di rinuncia e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, ch e vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Co