Cassation court dismisses INPS appeal, ruling arrears pension must be taxed separately under specific tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that declared tax withholdings on arrears pension payments illegal. The INPS argued the lower court misapplied tax statutes regarding pension arrears, while the appellant contended such payments fall outside separate taxation rules. The court found the lower court's interpretation correct because pension arrears qualify as delayed wages subject to separate taxation under the cited tax code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17, lett. b) d.P.R. n.917/86; Art. 49, co.2, lett. a) d.P.R. n.917/86: Arrears of pension payments are legally classified as delayed wages from employment and must be taxed under the separate taxation regime applicable to such emoluments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27417-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro MARCHIGIONE TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO MONTANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALE GUASTAFIERRO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1478/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 1394/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Arretrati pensione ritenuta iscale R.G.N.27417/2019 Cron. Rep. Ud.14/03/2025 CC RITENUTO CHE Con sentenza n.1478/19, la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Marchigione Teresa volta a far dichiarare illegittime le trattenute fiscali operate dall’Inps su arretrati di pensione. Il collegio d’appello citava due sentenze a Sezioni Unite di questa Corte (nn.12796 e 12797 del 2005) a sostegno della tesi dell’appellata. Aggiungeva che l’art.17, lett.
b) d.P.R. n.916/87, in tema di tassazione separata, non ricomprendeva il caso degli arretrati pensionistici. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. Marchigione Teresa resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RILEVATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.17, 21, 49 d.P.R. n.917/86, nonché dell’art.23 d.P.R. n.600/73, per avere la Corte escluso l’obbligo da parte dell’Inps di trattenuta fiscale sui ratei arretrati di pensione.
Il motivo è fondato. Va innanzitutto considerato che la sentenza non contiene alcun accertamento di fatto circa i limiti di reddito della odierna controricorrente e, in particolare, sulla percezione di redditi inferiori alla soglia di imposizione fiscale (indicata nella pronuncia in euro 7.500).La sentenza richiama le due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (nn.12796 e 12797 del 2005) che però riguardano questione diversa da quella qui in esame, ovvero: non la debenza delle trattenute sugli arretrati pagati a titolo di pensione, ma lemodalità nel computo degli arretrati al fine di stabilire se siano o meno superati i limiti reddituali previsti per le prestazioni previdenziali e assistenziali.
Riguardo invece alla tassazione de gli arretrati pensionistici, va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell’art.49, co.2, lett.
a) d.P.R. n.917/86, sono considerati redditi da lavoro dipendente, e quindi soggetti alla stessa imposizione fiscale, i redditi da pensione di ogni genere. La tassazione può,poi , essere ordinaria o separata. Gli arretrati soggiacciono a tassazione ordinaria -e non, come allega parte controricorrente, a nessuna forma di tassazione -ove essi non siano in realtà tali, ma il ritardo nell’erogazione sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell’espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (v.
Cass.n.3581/2020). Nel caso di specie, trattandosi pacificamente di arretrati, opera, invece , il regime della tassazione separata, ai sensi dell’art.17, co.1, lett. b),d.P.R. n.917/86, secondo cui sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 47 e al comma 2 dell’articolo 46”.
La Corte d’appello ha reputato t ale norma non ricomprenderegli arretrati pensionistici. Di contro, come detto, per essere la pensione un reddito da lavoro dipendente, i relativi arretrati sono sicuramente qualificabili come emolumenti per prestazioni di lavoro dipendente, secondo l’enunciato della norma. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in di