Italian Supreme Court dismisses pensioner's appeal rejecting contributory method application due to prior statutory eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Sandra Iseppato's appeal against the Court of Appeal's decision to deny her contributory pension calculation method. The court found that at the time of her retirement request, she had already met the age and contribution requirements for a traditional pension under the old rules. Consequently, the 'woman's option' provision was deemed inapplicable as it only applies to those lacking the strict requirements for the new system.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 9 l. n. 243/2004; The 'woman's option' for contributory pension calculation applies exclusively to female workers who, at the time of retirement request, fail to meet the age and contribution thresholds for the standard retributive system.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6750-2019 proposto da: ISEPPATO SANDRA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIMINO, CINZIA RAMELLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 342/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/08/2018 R.G.N. 729/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto c.d. opzione donna R.G.N.6750/2019 Cron. Rep. Ud.14/03/2025 CC RITENUTO CHE Con sentenza n.342/18, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Iseppato Sandra volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di anzianità con applicazione del metodo contributivo, avendo ella esercitato la c.d. opzione donna ex art.1, co.9 d.l. n.243/04. Riteneva la Corte che il calcolo con il sistema retributivo operato dall’Inps fosse corretto poiché opzione donna,e il connesso metodo contributivo, non vale va per l’appellante: ella, al tempo della domanda di pensionamento, aveva maturato i requisiti di età e di contribuzione sufficienti ai fini della pensione di anzianità calcolata secondo le previgenti norme, mentre opzione donna aveva lo scopo d’incentivare l’esodo dei lavoratori non in possesso dei più rigidi requisiti introdotti dalla normativa sopravvenuta.
Avverso la sentenza, Iseppato Sandra ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RILEVATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Iseppato Sandra deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, co.9 l. n.243/04,per non aver e la Corte d’appello applicato il metodo contributivo al proprio trattamento pensionistico.Il motivo è infondato. È pacifico in fatto che, al tempo della domanda di pensione, la ricorrente avesse maturato il requisito anagrafico e il requisito contributivo sufficienti al riconoscimento del diritto a pensione d’anzianità calcolata secondo il metodo retributivo.
Dati tali presupposti, rettamente la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità del metodo contributivo richiamato dall’art.1,co.9 l. n.243/2004, per essere questo applicabile alle sole lavoratrici che, al tempo della domanda di pensione, intendessero accedere al pensionamento in modo anticipato, in mancanza dei requisiti posti dall’art.1, co.6 l. n.243/2004. Dispone infatti l’art.1, co.9 l. n.243/2004, che: “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo”.
Questa Corte (Cass.n.30263/2022) ha già avuto modo di pronunciarein caso, assimilabile al presente, in cui la parte privata aveva maturato i requisiti necessari al pensionamento secondo il regime retributivo e pretendeva l’applicazione del sistema contributivo ex art.1, co.9 l. n.243/2004. In tale precedente, cui va data continuità, è stato affermato che la norma non ha certo riguardo al quantumdella pensione - posto che, anzi, si pone nell’ottica tutt’affatto diversa del contenimento della spesa pensionistica - ma è diretta a concedere un’agevolazione temporale nell’attribuzione del trattamento pensionistico rispetto ai nuovi criteri, più rigidi, di attribuzione previsti dalla riforma del 1995 e dalle sue successive modifiche.
In conclusione, il ricorso è da respingere con condanna alle spese di lite secondo soccombenza. i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell'ulteriore imp