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Ordinanza — n. 10380/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Enasarco's appeal, upholding the five-year prescription period for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10380/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Fondazione Enasarco against a lower court ruling that declared social security contributions time-barred. Enasarco argued that the ten-year prescription period applied retroactively to contributions due before the 1995 law, but the court distinguished between pre- and post-1995 contributions. The court held that the five-year rule remained valid because the employee's 2003 declaration occurred after the five-year deadline for the earlier contributions, thus confirming the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 3, co. 9 e 10 l. n. 335/95; The five-year prescription period for social security contributions applies regardless of whether the contributions were due before or after the 1995 law, provided the employee's declaration occurs after the five-year deadline from the contribution's due date.

Parole chiave

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social security contributions prescription period five-year limitation employee declaration time-barred claims statutory interpretation Cassation appeal durata di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 3, co. 9 e 10 l. n. 335/95
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri

Giurisprudenza citata

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Cass. 5820/21
Cass. S.U. 15296/14
n.335/95, la prescrizione continua ad essere decennale se vi sia stata denuncia del lavoratore e questa sia intervenuta nei cinque anni dalla loro scadenza (Cass. S.U. 15296/14).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2352-2019 proposto da: FONDAZIONE ENASARCO -ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO PANDOLFO; -ricorrente - contro NADA PUBBLICITÀ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ANDRONICO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2890/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2018 R.G.N. 2688/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Enasarco R.G.N.2352/2019 Cron. Rep. Ud.25/03/2025 CC RITENUTO CHECon sentenza n.2890/18, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Nada Pubblicità s.r.l. in liquidazione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da Fondazione Enasarco e relativo ad omesso pagamento di contributi per il periodo 20.4.1993-31.12.2002. Riteneva la Corte che la pretesa della Fondazione fosse prescritta poiché la denuncia dell’agente si ebbe nel 2003, oltre il termine quinquennale di scadenza dei contributi chiesti fino al 31.12.1995, e l’atto interruttivo si ebbe nel 2011.

Avverso la sentenza, Fondazione Enasarco ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Nada Pubblicità s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RILEVATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Fondazione Enasarco deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95, per avere la Corte ritenuto prescritti i contributi. Il motivo è infondato. Come rettamente osservato dalla Corte d’appello, occorre distinguere tra contributi maturati prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95, e contributi maturati dopo la sua entrata in vigore.Per questi ultimi, la prescrizione è sempre quinquennale, a prescindere dalla denuncia del lavoratore, la quale non ha effetto interruttivo della prescrizione (v.

Cass.5820/21). Essendo del 2011 l’unico atto interruttivo, la prescrizione quinquennale copre tutti i contributi maturati fino al 2002. Per i contributi maturati prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95, la prescrizione continua ad essere decennale se vi sia stata denuncia del lavoratore e questa sia intervenuta nei cinque anni dalla loro scadenza (Cass. S.U. 15296/14). Nel caso di specie, la denuncia del lavoratore è del 2003, e dunque è di certo successiva al termine quinquennale di scadenza dei contributi chiesti fino al 31.12.1995.

Pertanto, rettamente la Corte ha affermato che la prescrizione restava quinquennale anche per i contributi dovuti prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese di lite secondo soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri