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Ordinanza — n. 10378/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against lower court ruling on veterinary contract classification and salary differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10378/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially overturned the Messina Court of Appeal's decision regarding Giovanni Magazzù's contract with the Messina Health Service. While the lower court had recognized the illegitimacy of project-based contracts and awarded salary differences based on the 2005 ACN, the Cassation court found the first and second appeals inadmissible. The court ultimately rejected the claim for salary differences because veterinary professionals were not covered by the transitional provisions of the 2005 ACN, leaving the original dismissal of the claim in place.

Regesto Legislator

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Art. 15 octies d.lgs. 502/1992; Art. 48 legge 833/78; Art. 8 d.lgs. 502/1992; Art. 2041 c.c.: The transitional provisions of the 2005 ACN do not regulate relationships with veterinary professionals, precluding claims for salary differences based on that norm and requiring recourse to damages or general tort provisions instead.

Parole chiave

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veterinary professionals project contracts salary differences transitional provisions ACN 2005 inadmissible appeal tort damages incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

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Art. 15 octies d.lgs. 502/1992
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 15 octies, d.lgs.
Art. 48 legge 833/1978
4 dell’ACN del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge n.
Art. 8 d.lgs. 502/1992
Deduce che la corte territoriale ha erroneamente sussunto il rapporto intrattenuto con il Magazzù nell’alveo dei rapporti convenzionati disciplinati dall’art. 8 d.lgs. 502/1992 e dell’ACN Medici Veterinari 2005.
Art. 2041 c.c.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 61 d.lgs. 276/2001
165/2001, dell’art. 61 d.lgs. 276/2001 e dell’art.1362 cod.
art. 8 d.lgs. 502/1992
Deduce che la corte territoriale ha erroneamente sussunto il rapporto intrattenuto con il Magazzù nell’alveo dei rapporti convenzionati disciplinati dall’art. 8 d.lgs. 502/1992 e dell’ACN Medici Veterinari 2005.
art. 2041 c.c
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12639/2023 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIANI VINCENZO, PATERNO' FEDERICA, CALABRESE CHRISTIAN -ricorrente- contro MAGAZZU’ GIOVANNI, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato LA ROSA RITA che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 904/2022 pubblicata il 28/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n.904/2022 pubblicata il 28/11/202, ha in parte accolto il gravame proposto da Giovanni Magazzù nella controversia con la ASP di Messina. In parziale riforma della sentenza appellata: ha dichiarato «l’illegittimità delle forme contrattuali utilizzate dall’Azienda Sanitaria per il conferimento degli incarichi in favore di Magazzù Giovanni»; ha riconosciuto il diritto del Magazzù all’applicazione di tutte le clausole normative ed economiche dell’A.C.N. del 23/03/2005; ha condannato la ASP di Messina al pagamento della somma di euro 34.198,93 oltre accessori.

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della legittimità dei contratti ex art.15 octies d.lgs. 502/1992 conclusi (e prorogati) tra le parti di causa senza soluzione di continuità, a decorrere dal 23/03/2005 e fino al 31/12/2009, per lo svolgimento di attività libero professionale di collaborazione a progetto quale veterinario convenzionato, ed in particolare per l’esecuzione del progetto «sistema di sorveglianza della BSE, di profilassi della Blue Tongue e di eradicazione della BR, TBC e LEB» (contratti del 2002 e 2004) e «Sistema di reti di sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali domestici, degli alimenti di origine animale in tutta la filiera e dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche» (contratto del 2005); oltre che il conseguente diritto all’applicazione delle clausole normative e economiche dell’A.C.N.

3. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava le domande proposte dal Magazzù.

4. La corte territoriale:

a) ha ritenuto l’illegittimità dei contratti a progetto, perché finalizzati all’assolvimento di attività istituzionale ordinaria riconducibile «ai livelli essenziali di assistenza di assistenza in materia di sanità animale ed igiene alimentare, non per una ragione legata ad un’esigenza contingente, e come tale transeunte, bensì al fine di colmare carenze strutturali della dotazione interna»;

b) ha ricondotto il rapporto dedotto in giudizio nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, avuto riguardo al «potere di programmazione e coordinamento del datore di lavoro attraverso direttive, indicazione di metodologie di lavoro ed assegnazione di protocolli, il potere di controllo e verifica di metodologie e risultati, nonché l’obiettivo precipuo di perseguire le finalità istituzionali proprie del Servizio Sanitario Nazionale»;

c) ha qualificato tale rapporto «in termini di rapporto convenzionato non conforme alle previsioni dell’art. 8 del d.lgs. 502/92»;

d) ha applicato le disposizioni economiche e normative in forza della norma transitoria n. 4 comma 1 dell’ A.C.N. 23 marzo 2005.

5. Per la cassazione della sentenza la ASPpropone ricorso affidato a tre motivi. Magazzù resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso e, solo in parte, del secondo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 15 octies, d.lgs. 502/1992, dell’art. 7, d.lgs. 165/2001, dell’art. 61 d.lgs. 276/2001 e dell’art.1362 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

Sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere che i contratti a progetto stipulati ai sensi dell’art. 15 octies, D.Lgs. 502/1992 fossero finalizzati allo svolgimento di attività ordinaria, pur dando atto del fatto che gli stessi fossero stati sottoscritti per fronteggiare la nascente emergenza da Blu Tongue e le varie epidemie animali che si erano verificate nel tempo. Deduce che la corte territoriale avrebbe errato anche nel sovrapporre la nozione di «attività ordinaria» con le generali finalità istituzionali dell’Amministrazione.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.409 n.3 cod. proc. civ., dell’art.2222 cod. civ. e degli artt. 13 e 21 A.C.N. 2005 dei medici veterinari, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che la corte territoriale ha erroneamente sussunto il rapporto intrattenuto con il Magazzù nell’alveo dei rapporti convenzionati disciplinati dall’art. 8 d.lgs. 502/1992 e dell’ACN Medici Veterinari 2005.

3. Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della norma transitoria n. 4 A.C.N. Veterinari 2005, dell’art. 13 A.C.N. Veterinari del 2005, degli artt. 2 nonies legge 138/2004, 15-octies, d.lgs. 520/1992, ed artt. 1362, 1363 e 1365 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ Deduce che la corte territoriale ha erroneamente esteso l’applicazione dell’ACN al Magazzù, medico veterinario non convenzionato, sulla base della norma transitoria n. 4, finalizzata a garantire l’uniforme applicazione dell’accordo nazionale in capo a medici già convenzionati oggetto di trattamenti deteriori, sulla base di accordi regionali o aziendali abdicativi, rispetto agli istituti previsti dall’accordo nazionale.

4. Le questioni sollevate con i tre motivi di ricorso sono identiche a quelle già esaminate da questa Corte con le ordinanze nn.4104, 4105, 4106, 4108, 4109 e 4112/2025 (tutte pubblicate il 17/02/2025), nelle quali sono stati formulati i principi di diritto di seguito riportati: «I contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, che possono essere conclusi con personale particolarmente qualificato per lo svolgimento di attività collegate con le finalità istituzionali della P.A., devono avere un oggetto specifico e rispondere ad esigenze cui la P.A. non può fare fronte con personale in servizio.

In particolare, la temporaneità di detti incarichi deve dipendere dalla straordinarietà e contingenza della situazione da affrontare, che non consenta di adeguare immediatamente l’organizzazione, la struttura e le dotazioni dell’Amministrazione coinvolta. La facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 può essere esercitata a condizione che persistano esigenze temporanee che non sia stato ancora ragionevolmente possibile affrontare adeguando l’organizzazione, la struttura e le dotazioni ordinarie delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere interessate.

La norma transitoria n. 4 dell’ACN del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. modd. e integrazioni non regola i rapporti con medici veterinari che, pur essendo stati formalizzati con contratti per l’attuazione di progetti finalizzati ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, siano stati qualificati in fatto come rapporti di lavoro autonomo convenzionato.

Ne consegue che tali medici non potranno chiedere il pagamento di eventuali differenze retributive, rispetto al compenso previsto in detti contratti, calcolate applicando il menzionato ACN del 2005, ma dovranno, eventualmente, ove ne sussistano i presupposti, o domandare il risarcimento del danno o agire in base al disposto dell’art. 2041 c.c.».

5. La Corte intende dare continuità a questi principi di diritto, rispetto ai quali non risultano ragioni per discostarsene nel caso in esame, e i precedenti sopra citati vengono qui richiamati anche ai sensi per gli effetti dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ.

6. In applicazione di questi principi di diritto deve escludersi che il controricorrente abbia diritto al trattamento economico spettante ai medici convenzionati nella misura prevista dall’ACN del 23 marzo 2005. Quanto alla domanda risarcitoria, effettivamente proposta dal controricorrente, deve rilevarsi il passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della corte territoriale, siccome non impugnata. Gli accertamenti svolti lasciano impregiudicata la posizione dell’ENPAV, che non è parte di questo processo.

7. Il ricorso deve essere accolto quanto al secondo motivo, nella parte ove censura l’avvenuta riconduzione del rapporto de quo all’ACN medici veterinari del 2005, e al terzo motivo, dichiarati inammissibili il primo e il secondo per il resto, e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384 comma secondo cod. proc. civ. con il rigetto della domanda originariamente proposta dal controricorrente volta al riconoscimento del trattamento economico spettante ai medici convenzionati nella misura prevista dall’ACN del 23 marzo 2005 e al conseguente pagamento delle differenze retributive, senza alcun accertamento nei confronti dell’ENPAV.

8. Le spese di lite di tutto il processo sono compensate, in ragione della novità della questione trattata e della definizione del giudizio secondo principi di diritto formati dopo la proposizione del ricorso per cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nella parte ove censura l’avvenuta riconduzione del rapporto oggetto del contendere all’ACN medici veterinari del 2005, e il terzo motivo, dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo per il resto; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del controricorrente volta al riconoscimento del trattamento economico spettante ai medici convenzionati nella misura prevista dall’ACN del 23 marzo 2005 e al conseguente pagamento delle differenze retributive, senza alcun accert