Cassation court dismisses appeal regarding disciplinary suspension, ruling tardy incompetence objection inadmissible and unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Danzi Bartolo's appeal inadmissible, ordering him to pay the opposing party's legal costs. The lower court had rejected the appeal on two grounds: the late filing of an incompetence objection against the school director and the substantive lack of jurisdiction. The supreme court held that the objection was time-barred and thus res judicata, while also confirming the school director's authority under the relevant labor law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 55 bis comma 9 quater d.lgs. 165/2001: A late-raised exception of incompetence is inadmissible and, if examined, constitutes a ground for dismissal if the disciplinary body's jurisdiction is substantively established by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9012/2023 R.G. proposto da : DANZI BARTOLO, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato DE IULIIS MASSIMO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro pro tempore, ISTITUTO SCOLASTICO VITTORIO EMANUELE III DANTE ALIGHIERI DI ANDRIA, in persona de legale rappresentante pro tempore, domiciliati ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1805/2022 pubblicata il 31/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n.1805/2022 pubblicata il 31/10/2022, ha rigettato il gravame proposto da Bartolo Danzi nella controversia con il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Istituto scolastico Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri di Bari.
2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della sospensione dal servizio per giorni 6, con privazione della retribuzione, irrogata a Bartolo Danzi con provvedimento del 12/03/2018 a seguito di contestazione degli addebiti del 15/11/2017.
3. Il Tribunale di Trani rigettava il ricorso.
4. La corte territoriale — avuto riguardo a quanto forma oggetto del ricorso per cassazione — ha ritenuto la inammissibilità della eccezione di incompetenza dell’organo che aveva adottato la sanzione disciplinare, siccome tardivamente proposta; eccezione che ha comunque ritenuto infondata nel merito, avuto riguardo alla competenza del dirigente scolastico in forza dell’art.55 bis comma 9 quater del d.lgs. 165/2001, applicabile al caso in esame ex art.22 comma 3 d.lgs. n.75/2017.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre Danzi, con ricorso affidato ad un unico motivo. Il M inistero e l’istituto scolastico resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 bis d. lgs 165/01 in combinato disposto con artt. 492 e 494 d. lgs. 297/94 richiamati dall’art.29 del CCNL comparto scuola 2016-2018 con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
2. Il ricorrente sostiene che per l’addebito contestato il combinato disposto degli artt.492 comma 2 lettera b) e 494 d.lgs. n.297/1994 prevedeva la sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino ad un mese; che al fine della corretta individuazione dell’organo preposto all’esercizio del potere disciplinare occorreva fare riferimento alla sanzione edittale massima prevista per i fatti oggetto della contestazione degli addebiti; e che in considerazione della sanzione edittale massima prevista doveva ritenersi la competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari, e non del dirigente scolastico.
3. Il motivo è inammissibile. Con riferimento alla eccezione di incompetenza del dirigente scolastico che ha irrogato la sanzione disciplinare la corte territoriale ne ha in primo luogo ritenuto la inammissibilità, perché «nel ricorso introduttivo di primo grado non ha sollevato specifiche censure in ordine alla asserita incompetenza dell’organo, dedotte, peraltro, soltanto in sede di note difensive autorizzate», e sul punto ha confermato la statuizione del giudice di prime cure che ha ritenuto la tardività della eccezione. La corte territoriale ha poi proceduto all’esame della eccezione nel merito («ad ogni buon conto») ritenendola anche infondata.
4. Sulla eccezione de qua concorrono due autonome rationes decidendi, ed il ricorso ne attacca solo una, quella relativa alla infondatezza nel merito. Nessuna censura viene mossa con riferimento alla statuizione di inammissibilità della eccezione, per la sua tardività, che pertanto è passata in giudicato.
5. P.Q.M ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre aspese prenotate a debito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre aspese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione La