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Ordinanza — n. 10373/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of collective agreement and decisive facts. The court ruled the claim for an incentive fee was legally impossible without collective bargaining support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10373/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim for an incentive fee based on a specific contract attachment. The lower court correctly found no collective agreement or proof of the project's approval, making the fee legally unenforceable. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the contract's specific terms.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 40 d.lgs. 165/2001: An appeal is inadmissible if the claim for an economic benefit not provided by collective bargaining agreements lacks decisive factual basis and legal possibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal collective bargaining agreement incentive fee claim contractual attachment Cassation procedure evasione all'obbligo di contribuzione sottrazione dell'iva differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 347 comma 3 cod. proc. civ.
Art. 111 Cost.
Art. 124 d.lgs. n. 267/2000
Art. 134 d.lgs. n. 267/2000
Art. 40 d.lgs. n. 165/2001
Art. 45 comma 1 d.lgs. n. 165/2001
Art. 41 comma 3 bis d.lgs. n. 165/2001
Art. 210 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8496/2023 R.G. proposto da : DE LUCA CIRO, VERDE ANTONIO, CASA ALESSANDRA, DI FRANCO GIORGIA, PARADISONE ANTONIETTA, MONTEFORTE FRANCESCO, BORRELLI TERESA, BUONO BIAGIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEI QUATTRO VENTI, 136, presso lo studio dell’avvocato CELLETTI GIORGIA. rappresentati e difesi dall'avvocato MAIONE AGOSTINO -ricorrenti- contro COMUNE SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato LONGHI SERGIO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché FIORILLO ERMINIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 169/2023 pubblicatail 23/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n.169/2023 pubblicata il 23/01/2023, ha accolto il gravame proposto dal Comune di San Giorgio a Cremano nella controversia con Buono Biagia ed altri. In integrale riforma della sentenza appellata ha rigettato le domande originariamente proposte dagli appellati.

2. La controversia ha per oggetto il pagamento del compenso incentivante previsto dall’Allegato A al contratto d’appalto sottoscritto il 24/03/2010 tra il Comune e la GE.SE.T. ITALIA s.p.a. per il recupero della evasione tributaria.

3. Il Tribunale di Napoli accoglieva le domande proposte dai ricorrenti.

4. La corte territoriale ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente preso in considerazione una versione del contratto diversa da quella pubblicata nell’albo pretorio; che non vi fosse alcuna prova della redazione ed approvazione del progetto incentivante e della individuazione degli appellati tra il personale coinvolto nel progetto; che non risultasse alcun accordo collettivo, ex art.40 d.lgs. 165/2001, tale da riconoscere l’emolumento richiesto.

5. Per la cassazione della sentenza ricorrono De Luca Ciro, Verde Antonio, Casa Alessandra, Di Franco Giorgia, Paradisone Antonietta, Monteforte Francesco, Borrelli Teresa, Buono Biagia, con ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria. Il Comune resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 347 comma terzo cod. proc. civ., dell’art.111 Cost., degli artt.124 e 134 del d.lgs. n.267/2000 e dell’art.40 del d.lgs. n.165/2001, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

3. In rito deve rilevarsi l’omessa notifica del ricorso per cassazione a Erminia Fiorillo, parte appellata che non ha impugnato la sentenza della corte territoriale. Avuto riguardo ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali al principio della ragionevole durata del processo, in base al principio della sragione si può superare la questione della omissione la notifica ex art.332 cod. proc. civ., tanto più che il ricorso non è da accogliere.

4. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza della corte territoriale è viziata nella formazione del convincimento che ha determinato la decisione, perché la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado da parte del Collegio ha precluso l’esame di una circostanza decisiva ai fini della prova del fondamento della domanda giudiziale.

5. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, richiamato anche dai ricorrenti, «l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata» (Cass. 04/04/2019 n.9498).

6. I ricorrenti hanno prospettato la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ma non hanno specificamente prospettato quali sarebbero le circostanze di fatto — decisive per il giudizio — che la corte territoriale da esso avrebbe potuto desumere. A questo proposito i ricorrenti hanno fatto un generico riferimento agli «atti e documenti ivi contenuti», che non consente di formulare alcun giudizio di decisività degli stessi.

7. I ricorrenti sostengono poi che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio avrebbe consentito di accertare la conformità del contratto d’appalto, e dell’allegato A, da loro prodotto nel corso del giudizio di primo grado e quello esibito in originale da parte del Comune all’esito dell’ordinanza ex art.210 cod. proc. civ.

8. A questo proposito deve rilevarsi che la corte territoriale ha rigettato il gravame non solo sulla base della ritenuta difformità tra il contratto prodotto dagli appellanti e quello esibito in originale dal Comune, ma anche perché ha rilevato la mancanza di alcun accordo collettivo ─ ex art.40 d.lgs. 165/2001 ─ che prevedesse il riconoscimento dell’emolumento richiesto, aggiungendo «né il Comune avrebbe potuto procedere al riconoscimento di una prestazione economica non prevista a livello contrattual-collettivo».

9. Non risulta che il compenso incentivante preteso dai ricorrenti fosse previsto dalla contrattazione collettiva di comparto ─ alla quale è demandata la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio ex art.45 comma 1 d.lgs. n.165/2001 ─ e non risulta nemmeno che tale compenso fosse previsto dalla contrattazione collettiva integrativa ex art.41 comma 3 bis d.lgs. cit. Per l’effetto, così come ritenuto dalla corte territoriale, deve escludersi in radice che i ricorrenti potessero pretendere il pagamento di un compenso incentivante non previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, ma asseritamente previsto da un allegato al contratto biennale di affidamento del servizio di recupero dell’evasione tributaria.

10. I ricorrenti non hanno impugnato questa autonoma e concorrente ratio decidendi, ed anche sotto questo profilo il primo motivo è inammissibile.

11. Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, nel quale i ricorrenti lamentano l’erronea valutazione delle prove da parte della corte territoriale, con precipuo riferimento alle censure relative alle difformità tra il testo del contratto e dell’allegato A prodotto in giudizio dal Comune e quello esibito in giudizio all’esito dell’ordinanza ex art.210 cod. proc. civ.

12. Oltre alla inammissibilità di una censura relativa alla valutazione di prove non legali da parte della corte territoriale, la mancanza di decisività del motivo deriva dalla impossibilità giuridica di pretendere un compenso incentivante non previsto né dalla contrattazione collettiva di comparto, né dalla contrattazione integrativa, come si è detto.

13. Per le indicate ragioni deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. I ricorrenti dev ono essere condannat i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5 . 0 00,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma