Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10355/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses medical residency students' claim that their stipend constitutes labor remuneration under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10355/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the collective appeal filed by medical residency students regarding the adequacy of their study grants. The plaintiffs argued their stipends were labor remuneration, while the lower court and the Court held these funds are scholarships for full-time training, not compensation for services. Consequently, the Court ruled that the relationship does not fit labor law definitions and rejected the claims.

Regesto Legislator

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Art. 36 Cost.; Art. 409 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 6 D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257: Medical residency stipends are scholarships for training, not labor remuneration, as no reciprocal exchange of services exists.

Parole chiave

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medical residency students study grants classification labor relationship definition scholarship vs remuneration Italian civil procedure spese mediche accredito per compiti assistenziali diritto al gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 36 Cost.
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. la cui applicabilità è espressamente esclusa dalla Corte d’Appello.
Art. 409 n. 3 cod. proc. civ.
Va al riguardo premesso che non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ne' rientra tra le ipotesi della cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n.
Art. 6 D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257
10 Cost, degli artt, 1, 10, 11 e 12 delle preleggi c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991 n.
Art. 92 c.p.c.
In ordine alla censura relativa alla mancata compensazione delle spese è sufficiente rilevarne l’infondatezza non avendo la corte distrettuale violato la norma di cui all’art. 92 c.p.c. che ricollega la condanna alle spese alla soccombenza.
art. 371 c.p
art. 335 c.p
333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale -e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
art. 36 Cost
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost.
art. 115 c.p
art. 3 Cost
13, 16 della Direttiva 82/76,nonché dell’art. 3 Cost.
art. 118 disp. att. c.p
nel merito degli adeguamenti (secondo motivo del ricorso principale; secondo motivo del primo ricorso incidentale; secondo motivo del secondo ricorso incidentale), non si può che fare rinvio, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alla recente pronuncia delle S.U.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 febbraio 2019, n. 5509
Cass. S.U. 31 luglio 2018, n. 20348
5509; Cass. S.U. 31 luglio 2018, n. 20348, con rinvio anche a Corte di Giustizia 24 gennaio 2018 in cause riunite C-616/16 e C-617/16) che riguardano specializzandi di altre e anteriori annate per i quali era mancata del tutto l’attuazione interna del diritto europeo.
Corte di Giustizia 24 gennaio 2018 in cause riunite C-616/16 e C-617/16
20348, con rinvio anche a Corte di Giustizia 24 gennaio 2018 in cause riunite C-616/16 e C-617/16) che riguardano specializzandi di altre e anteriori annate per i quali era mancata del tutto l’attuazione interna del diritto europeo.
Cass. 6089/1998
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11643-2022 proposto da: AGLIETTA RICCARDO, ALAMIA ANTONIA MARIA, ALBARELLI ANTONIO, ALESSANDRA MARCELLO, ALIBERTI ROSANNA, ALLASINO BARBARA, AMEDEI FRANCESCO, AMELIO RAFFAELE, ANDREOLI ANNA MARIA, ANDREOLI DONATELLA, ANELATI DANIELA, ANTONELLINI CLAUDIO, ARDIZZONE UMBERTO, ARSENI ALESSIA,ASPESI FLORA, ASSINI ANDREA, BANCHINI FILIPPO, BARBAGALLO MASSIMO, BARBARO MARCO, BARCHETTI LUCIANA, BARONI LUISA, BEBER MARIA CRISTINA, BELTRAMI BARBARA, BENEDETTI STEFANO, BERNARDINI PAOLO, BIANCHINI PAOLO, BIGOT ANGELO, BISCONTI ANTONELLA, BONETTI LUCA, BOSATRA CARLO AUGUSTO MARIA, BOSCO ALESSANDRA, BRACHI GIANNINI ANNA MARIA, BRIGUGLIO GIUSEPPE, BULGARELLI GOFFREDO, BUSSOTTI MAURIZIO, CADONI ANNA RITA, CAMPO MICHELA ROSARIA, CANGIOLI ELISABETTA, CANNAS LAURA, CAPRETTI MARIA Oggetto MEDICI SPECIALIZZANDI – ADEGUAMENTO BORSA DI STUDIO R.G.N.11643/2022 Cron.

Rep. Ud.05/12/2024 CC GRAZIA, CAPUANO CINZIA, CAPUOZZO ANTONIO, CAPURRO FEDERICA, CARAGLIA ANGELO, CASAZA MARCO, CAVALLARI GIUSEPPE, CAVALLO VITA, CAVATI ALESSANDRO, CECCARINI LAURA, CERVELLERA MARIA, CESTINO LUCA, CIPOLLA ANTONIO, CIRIELLI CORRADO, COCCO FRANCESCO, COLETTA TIZIANA, COLLOSI ALESSANDRA, COLONNA STEFANIA, COLUCCI MONICA, COMOGLIO ANNA, CORBETTA ANNA, CORZO LUCIANO, COSARO ODELIO, COSSETTINI MARINA MARY, COZZI FRANCESCO, CRAINS FOSSATI DE REGIBUS CACCIAPIATTI EDOARDO, CUOMO CHIARA, DABIZZI LAURA, D'ANDREA DONATELLA, D'ASCANIO MAURO, DASSO' ALESSANDRA, DE BARTOLO FRANCESCO, DE ROSA ROBERTO, DE SIMONE MASSIMILIANO, DEL PANTA MASSIMO, DELLO STRITTO ARMANDO, DI BLASI LINDA, DI GREGORIO LUCIA, DI MAURO LORENZO, DI MEGLIO GIUSEPPE, DI MICHELE GRACIELA MARIA, DI PAOLO DORA, DISTRATIS VINCENZO, DOMINICI MASSIMO, DONATI GEMMA GIUSEPPINA, DUS CLARA, ELMI LAURA SIMONA, ERRICO DOMENICO VINCENZO, FABBRI ANTONELLO, FABBRI TATIANA, FALANGA DIANA, FERRARESE STEFANIA, FICARRA ELEONORA, FIERABRACCI MANUELA, FISCHETTO PIERTOMMASO, FONTANA SONIA, FRANCAVILLA LAMPARIELLO ALESSANDRA, FRATICELLI PAOLO, GAGLIARDI ALESSANDRA, GAGLIONE MAURIZIO, GALDIERI DOMENICO, GALISTU PAOLA, GATTI NADIA, GENOVESI DOMENICO, GERANIO ROMEO, GIACOBBI DANIELA, GIANNELLI LUCIA, GIOVANNETTI RICCARDO, GIRELLI ROBERTA, GIULIODORI GIOIA, GIUNTOLI PAOLA, GOIA MANUELA, GORTANA CHIODINI RAFFAELLA, GRANATA DAVID, GRAZI FRANCESCA, GUARAGNA ANGIOLINA, GUGLIELMI ANTONIO, INGEGNOLI FRANCESCA ANNA, ITALIA PATRIZIA ALESSANDRA, LAROSA DOMENICO, LELLI LUCIA, LEMUT FRANCESCO, LEONARDI IOLANDA, LIDDO GUIDO, LO TESORIERE ROBERTO, LOLLI FRANCESCA, LOMBARDI ALESSANDRO, MANETTI ANDREA, MANIACI MARIA ANTONIETTA, MARIANI SIMONE, MARRANCI MARCO, MARTINENGHI CARLO MARIA ANDREA, MATTEIS MARIA, MERCENARO MARCELLO, MESCHINI SARA, MIGLIORE ELENA, MONDINI SILVIA, MOTTOLA DOMENICO, MOTTOLA GIAMPIERO, MUNDO ANTONIO, NADALIN JURI, NERVI SABRINA ANNA, NICOLETTI VALERIO, NICOLOSI LAURA, PACELLI GIORGIO FRANCESCO, PADOVANI MARTINA, PAOLONI ALESSANDRO, PAPADOPOULOU ELENI, PAPPAGALLO LEONARDO, PARLANGELI ANTONELLA, PARRAVICINI MICHELE, PAULUS KAI STEPHAN MARIA, PAVESE NICOLA, PERCOCO PIETRO, PERNA MARIO GIUSEPPE, PERRI ANNA, PERTICI LAURA, PETZ SILVIA, PICCIRILLO MARIA, PICCIRILLO PASQUALE, PISCAGLIA DONATELLA, PIZZOLLA PAOLA, PIZZONIA MONICA, POLIZZI VITA, PROCACCINO MARIA ANTONIETTA, RAMON MARIACARMEN, RAMPAZZO GIOVANNA, RESCHIGLIAN EMANUELA, RINALDI ELIO, RIZZO DANIELE MASSIMO, ROCCONI ROBERTA, RODOLICO GIUSEPPE, ROGIANI SILVIA, ROMANO MARIO, ROMANO STEFANO, ROVEDI MAURO, RUDILOSSO ANTONIA, RUM ADRIANA, RUSSO MICOL, SALERNO CESARE ADRIANO LUCIO, SAMMARRA MATTEO, SANSO' MARIA LUCIA, SARDONE MARIAGRAZIA, SATTA FRANCESCO, SCALONE RENATO, SCARALE GIULIANO PIO, SCARALE MICHELE, SCORRANO ANTONIO, SERGI GIUSEPPE, SERRA EMANUELA, SIGNORELLI DENISE, SOLAZZO ANGELA, SPEDO MARIANNA, SQUILLACI ROSALBA, TAGLIAFERRI OLGA, TARONNA OLGA MARIA LUCIA, TENNA STEFANIA, TENUCCI MIRIA, TENUTI ILARIA, TITTOTO PAOLA, TIXI PIERO SILVIO, TOMEI ALESSIA, TOTIS MAURIZIO, TRAETTA DAVIDE, TRECCANI ANGELA FEDERICA, TREZZA PAOLO, TRIPOLIMARCO, UBERTI FILIPPO, UGHE' RENZA MARIA LUISA, VENTURA ROCCO, VERDENELLI PAOLA, VILLA ISABELLA, VILLANI ALFREDO, VISCO EMILIO, VITTORIELLI ELENA;

EID PAOLA, RAIMONDI LORENZO, RAIMONDI STEFANO, nella qualità di eredi di RAIMONDI DANIELE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti principali - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrenti – ricorrenti incidentali - E SULRICORSO SUCCESSIVO N.1 SENZA N.R.G. proposto da:

ODOGUARDI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TURCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO VICICONTE; -ricorrente principale successivo N.1 - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOpresso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrenti – ricorrenti incidentali al ricorso successivo N.1- E SULRICORSO SUCCESSIVO N.2 SENZA N.R.G. proposto da:

ANGELINI MASSIMO, CONSALES ALESSANDRO, DE ROSA ROBERTO, FOSCHINI ANGELA, ORETTI ROBERTA, PLACIDI STEFANO, SARTORI GIUSEPPE, ZANFORLIN ALESSANDRO, ZOLI MARIA LUISA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO AMORUSO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti principali successivi N.2 - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA, BARI, BOLOGNA, BRESCIA, CAGLIARI, CATANIA, CATANZARO MAGNA GRECIA, CHIETI-PESCARA, FERRARA, FIRENZE, FOGGIA, GENOVA, VARESE, L'AQUILA, MARCHE POLITECNICA, MESSINA, MILANO, MILANO-BICOCCA, NAPOLI FEDERICO II, NAPOLI SUN, NOVARA PIEMONTE ORIENTALE L.

AVOGADRO, PADOVA, PALERMO, PARMA, PAVIA, PERUGIA, PISA, ROMA LA SAPIENZA, ROMA TOR VERGATA, SASSARI, SIENA, TORINO, TRIESTE, UDINE, VERONA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;-controricorrenti – ricorrenti incidentali al ricorso successivo N.2 - avverso la sentenza n. 1165/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 1601/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA 1. I ricorrenti meglio indicati in epigrafe, medici che avevano frequentato, tra il 1991 ed il 2007, corsi post lauream presso una delle Università indicate in epigrafe, svolgendo attività nelle strutture sanitarie, hanno agito davanti al Tribunale nei confronti delle parti pubbliche, anch’esse meglio indicate in epigrafe, per sentir riconoscere il diritto al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di retribuzione adeguata alla misura di cui alla Direttiva 93/16 mediante applicazione retroattiva della disciplina entrata in vigore solo a decorrere dal 2007, all’adeguamento, mai corrisposto, della borsa di studio loro erogata ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e ciò con riferimento sia all’incremento annuale secondo il tasso di inflazione, sia alla rideterminazione triennale dell’ammontare sulla base dell’evolversi della contrattazione collettiva del settore e al risarcimento del danno da mancato tempestivo recepimento delle direttive e sentenze comunitarie; le domande sono state respinte in primo grado, e la pronuncia è stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Roma, sulla base del richiamo ad alcuni precedenti di questa S.C., con rigetto integrale delle pretese azionate;2.

U n gruppo di medici ha proposto ricorso per cassazione, cui sono seguit i un secondo ed un terzo ricorso per cassazione di altri medici, riuniti al primo in forza della disciplina del codice di rito, riguardando essi la medesima sentenza; al ricorso principale le parti pubbliche hanno opposto difese con controricorso e ricorso incidentale condizionato; i medici hanno depositato memorie illustrative? RAGIONI DELLA DECISIONE 1. S i deve preliminarmente dare atto che i ricors i successiv i avverso la medesima sentenza sono da intender si come ricorsi incidental i ; vale infatti il principio consolidato per cui «nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale -e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. -qualora risulti proposto entro i quaranta giorni (come certamente è nel caso di specie, n.d.r.) dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo» (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33809;

Cass. 7 novembre 2013, n. 25054);

2. C iò posto, il primo motivo del ricorso principale adduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt, 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362 CEE, 75/363 CEE, 82/76 CEE, 93/16 CEE e 05/36 CEE, dell'art. 10 Cost, degli artt, 1, 10, 11 e 12 delle preleggi c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 , dell'art. 11 della L egge n . 370/ 99 , del D ecreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368,dell'art 8, D ecreto legislativo 21 dicembre 1999 n.517 e dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005 numero 266; il secondo motivo sostiene invece, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt, 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362 CEE, 75/363 CEE, 82/76 CEE, 93/16 CEE e 05/36 CEE, dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, dell'art. 11 della Legge n, 370/99 del Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 e dell'art 112 e 132 c.p.c..; il primo motivo del ricorso successivo/incidentale deduce la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e quello del tantum devolutum quantum appellatum in relazione all'art. 360 comma 1 n . 4 c . p . c . , relativamente alla domanda avente ad oggetto gli incrementi annuali e triennali.Il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2697 e 2948 c.c.;delle direttive 75/362CEE, 75/ 363 CEE, 82/76 CEE, 93/16 CEE e 05/36 CEE, degli artt. 2 , 3 , 10 , 35 , 36 e 38 C ost , dell'art . 6 del DLGS.n. 2 57 / 1991 , dell'art 11 della legge 370 /1 999 , del DLGS.

N. 368 /1 999 , dell'art 8 del DLGS . n. 517 /1 999 , dell'art, 1 della legge n 266 / 2005 , della legge n . 549/1995,della legge n . 449/1 997 e della legge n . 289 / 2002, s empre in relazione al mancato riconoscimento degli incrementi annuali e triennali. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione e/ofalsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie,nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, delle D irettive 75 / 362 CEE, 75 / 363 CEE, 82/ 76 CEE, 93 / 16 CEE e 0 5 / 36 CEE, degli artt.2,3,10 ,35,36 e 38 C ost , degli artt . 1 , 10 , 11 e 12 delle preleggi c.c., dell'art. 6del D ecreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 , dell'art . 11 della L egge n . 370/ 99 , degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del D ecreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368, dell'art 8, D ecreto legislativo 21 dicembre 1999 n.517 e dell'art. 1legge 23 dicembre 2005 numero 266.

Con il secondo ricorso incidentale proposto da nove specializzandi sono stati formulati cinque motivi. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. la cui applicabilità è espressamente esclusa dalla Corte d’Appello. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 DLGS. n. 257/1991, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 10 c.c. nonché art. 115 c.p.c.. in relazione al mancato riconoscimento dell’adeguamento annuale e triennale. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, 16 della Direttiva 82/76,nonché dell’art. 3 Cost. e degli artt. 37, 38 e 39 del DLGS. n. 368/1999 in relazione al mancato riconoscimento del c.d. danno comunitario.

Con il quarto motivo di deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 comma secondo c.p.c. in ordine alla condanna alle spese attesa la novità della questione trattata non riferibile ad un orientamento costante e consolidato. Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione alla limitazione operata dalla Corte distrettuale della pronuncia con riferimento alla c.d. ragione più liquida con assorbimento di altri profili di censura compresa la domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.L’Avvocatura Generale dello Stato per le amministrazioni costituite ha proposto ricorso incidentale condizionato all’ipotesi di accoglimento del ricorso principale relativamente alla non spettanza degli adeguamenti triennali.

3. Preliminarmente, l a censura avente ad oggetto il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte della Corte distrettuale è infondata. Come è noto, il rinvio pregiudiziale ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea. Ciò posto, la censura formulata nell'ambito del quinto motivo del secondo ricorso incidentale con la quale si sottopone a critica il rifiuto della Corte di merito in ordine alla richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia su una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto europeo non può essere prospettata come censura di impugnazione della sentenza impugnata, atteso che è nel potere spettante al giudice del merito ovvero a quello di legittimità decidere se inviare o meno gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Al riguardo è stato affermato che la richiesta di rinvio pregiudiziale non si configura come autonoma domanda rispetto alla quale possa farsi questione di rispetto del principio enunciato in via generale nell'art 112 cod. proc . C iv ., ma rappresenta un punto di diritto preliminare alla decisione sulla domanda di merito proposta dalla parte. L'omessa pronuncia del tribunale implicante l'inesistenza di dubbi interpretativi o la decisione di risolverli senza rinvio alla Corte di giustizia non può avere conseguenze diverse dalla necessità della parte di riproporre la questione davanti al giudice del gravame.

A sua volta la sentenza pronunciata in appello è eventualmente censurabile non già per aver giudicato inammissibile la doglianza dell'omesso esame della questione da parte del primo giudice e neppure per avere omesso essa stessa tale rinvio, ma solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto,qualora si assuma che la corretta interpretazione della norma comunitaria avrebbe comportato la disapplicazione della norma interna ponendo così i presupposti per l'eventuale rinvio alla Corte di giustizia da parte della Cassazione. Sempre nel quinto motivo di ricorso incidentale ci si duole dell’applicazione del criterio della ragione più liquida utilizzato dalla corte territoriale.

Anche tale profilo di censura è parimenti infondato. La corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del predetto principio esaminando esclusivamente le censure, anche se logicamente subordinate, il cui scrutinio comporti la soluzione della controversia senza necessità di analizzare previamente le altre censure. Tale soluzione operativa trova la sua legittimazione nell’orientamento che si condivide secondo cui l'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia(Cass. 693/2024).

Conseguentemente, la decisione impugnata ha analizzato le questioni della natura subordinata dal rapporto, dell’adeguamento annuale e triennale, del danno c.d. comunitario e del regime delle spese con assorbimento degli altri motivi.

4. Q uanto ai profili di censura ( i 2 motivi del ricorso principale; terzo motivo del primo ricorso incidentale; terzo motivo del secondo ricorso incidentale) per inadeguatezza eurounitaria del sistema, essi sono stati esclusi già da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4449; con tale pronuncia si è ritenuta l’infondatezza dell’assunto secondo cui «lo Stato italiano avesse dato attuazione alla Direttiva solo nell'anno 2007 … perché … con il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE. 77»; d’altra parte – si afferma sempre in quella pronuncia -«il legislatore … nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.

Lgs. n. 257 del 1991 ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa, non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato»; a quella statuizione ne sono seguite altre conformi ed anche di recente vi stata ulteriore analisi della tematica, con conferma dell’orientamento; Cass. 20 novembre 2024, n. 29920 ha infatti precisato che «lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell'Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell’esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 della Sezione Lavoro, il legislatore, «nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza).

Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione».

In altri termini, in conformità all’ordinanza n. 6355 del 2018, va affermato che il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi».

Ragione per cui l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 in causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 in causa C-371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 9.4. Alla luce di quanto detto fin qui, pare evidente che non c’è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell’Unione europea e che la causa promossa dai ricorrenti è finalizzata, in realtà, ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999.

Ne consegue che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l’ordinamento interno» (ordinanza n. 6355 del 2018). Ma, a prescindere dal fatto che nessuna doglianza risulta essere stata avanzata sotto tale profilo in sede di merito, osserva il Collegio che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 — che è una normativa più favorevole — rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 Cost. sul versante della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.

Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno»; non resta quindi che richiamarsi a tale orientamento costante, che esclude dubbi sul piano del diritto eurounitario, anche quindi sotto il profilo risarcitorio: anzi, il risalire della regolazione al diritto interno -complessivamente inteso - assorbe poi, in ultima analisi, anche ogni profilo riguardante il blocco di aggiornamenti ed adeguamenti disposto sempre dalla normativa nazionale, secondo quanto argomentato dalle S.U. e dal costante orientamento cui esse hanno dato conferma;

5. nel merito degli adeguamenti (secondo motivo del ricorso principale; secondo motivo del primo ricorso incidentale; secondo motivo del secondo ricorso incidentale), non si può che fare rinvio, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alla recente pronuncia delle S.U. con la quale è stato confermato l’orientamento già del tutto consolidato presso questa S.C., secondo cui «l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all'incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita né all'adeguamento triennale, previsti dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in virtù del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n.549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002» (Cass., S.U., 19luglio 2024, n. 20006) e ciò anche sul presupposto, ribadito dalle S.U., per cui «l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge.

Trattasi piuttosto di un rapporto di diritto privato come tale sottratto ai limiti ed ai vincoli di disciplina che sono invece propri del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, in ragione della rilevanza costituzionale e sovranazionale dei diritti coinvolti», trattandosi quindi di rapporti muniti di una propria autonoma regolazione legale, cui non possono sovrapporsi regole e principi propri del lavoro subordinato o autonomo;è del resto mal posto il richiamo a precedenti (Cass. 26 febbraio 2019, n. 5509; Cass. S.U. 31 luglio 2018, n. 20348, con rinvio anche a Corte di Giustizia 24 gennaio 2018 in cause riunite C-616/16 e C-617/16) che riguardano specializzandi di altre e anteriori annate per i quali era mancata del tutto l’attuazione interna del diritto europeo.

6. Vanno , infine , esaminati il primo motivo ed il quarto motivo del secondo ricorso incidentale. Le censure sono entrambe infondate.La eccepita violazione dell’art.36 Cost. trova la sua ragion d’essere nella asserita sussistenza della natura subordinata del rapporto instaurato con gli specializzandi. Va al riguardo premesso che non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ne' rientra tra le ipotesi della cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie, non potendo essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolumenti previsti dalla legge a favore degli specializzandi, essendo destinati tali emolumenti a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno posto dagli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione, considerati dalla legge come borse di studio (art. 6 D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio CEE n. 76 del 26 gennaio 1982), e non costituiscono quindi il corrispettivo delle prestazioni svolte.

Dette prestazioni non sono infatti rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi ai quali alla fine del corso viene rilasciato un attestato ed un titolo abilitante. (Cass.6089/1998). Orbene, la corte distrettuale ha correttamente escluso che l'attività prestata dagli appellanti quali medici iscritti alla scuola di di specializzazione possa essere inquadrata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato o autonomo sulla scorta della giurisprudenza di legittimità soprarichiamata, secondo cui l'attività in questione costituisce espressione di una particolare ipotesi di contratto di formazione lavoro oggetto di specifica disciplina rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambi tra l'attività prestata dagli specializzandi e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli stessi.

In ordine alla censura relativa alla mancata compensazione delle spese è sufficiente rilevarne l’infondatezza non avendo la corte distrettuale violato la norma di cui all’art. 92 c.p.c. che ricollega la condanna alle spese alla soccombenza.

7. In conclusione, quanto sopra comporta il rigetto de i ricorsi; il rigetto determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M rigetta ilricorso principale e i due ricorsi incidentali ; compen