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Ordinanza — n. 10317/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares proceedings extinguished due to client's withdrawal, dismissing all claims without further disposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10317/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished following the client's formal withdrawal of the appeal. Andrea Pieracci, a port authority director, had sought reimbursement of legal expenses for criminal proceedings, but the lower court had revoked the injunction in his favor. The court ruled that the withdrawal satisfied all requirements for process extinction under civil procedure law, thereby ending the case without further orders.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished, exempting the withdrawing party from additional unified contribution payments.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution exemption port authority director legal expense reimbursement rimborso delle spese recupero delle spese esecutive restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Pieracci ha depositato atto di rinuncia al ricorso, e la rinuncia è stata accettata dalla Autorità controricorrente; sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 390 cod.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cod.
art. 390 cod. proc. civ
Pieracci ha depositato atto di rinuncia al ricorso, e la rinuncia è stata accettata dalla Autorità controricorrente; sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26336/2021 R.G. proposto da : PIERACCI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORNELIO MAGNI 39, presso lo studio dell’avvocato PERENO CARLO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GOLDA CARLO e ALOI MASSIMILIANO -ricorrente- contro AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 100/2021 pubblicata il 13/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n.100/2021 pubblicata il 13/04/2021, ha accolto il gravame proposto dalla Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale (l’Autorità) nella controversia con Andrea Pieracci; la controversia ha per oggetto la pretesa — azionata in monitorio — al rimborso delle spese legali ex art.15 CCNL dirigenti industria del 25/11/2009 fatta valere dall’ing. Pieracci nella sua qualità di dirigente dell’Autorità portuale di Genova, con riferimento alle spese sostenute per i quattro procedimenti penali ai quali era stato sottoposto; il Tribunale di Genova rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto; la corte territoriale, in riforma della sentenza appellata, ha accolto l’opposizione proposta dall’Autorità e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; per la cassazione della sentenza ricorre l’ing.

Pieracci, con ricorso affidato a cinque motivi. L’Autorità resiste con controricorso; CONSIDERATO CHE in data 03/04/2025 l’ing. Pieracci ha depositato atto di rinuncia al ricorso, e la rinuncia è stata accettata dalla Autorità controricorrente; sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia; la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella Camera di con