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Ordinanza — n. 10313/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the client's subsequent withdrawal without personal signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10313/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client's lawyer attempted to withdraw the case without the client's personal signature. Although the defense argued the withdrawal was valid, the court ruled that only the client can formally renounce the appeal under civil procedure law. Consequently, the appeal was rejected as lacking interest, and costs were allocated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, second comma, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A withdrawal from a cassation appeal must be executed personally by the party; a defect in this formality renders the act ineffective, leading to a declaration of inadmissibility due to the subsequent lack of interest.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal personal signature requirement lack of interest inadmissibility declaration costs allocation civil procedure law restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second comma, c.p.c.
Senatore, in base alla procura speciale alle liti rilasciatagli per il giudizio di legittimità non ha il potere di rinunciare al ricorso per cassazione; che l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390 secondo comma cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/05/1976, n. 1844
Cass. 26/03/2010, n. 7242
già Cass.21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n. 7242;
Cass. 20/01/2015, n. 901
Cass. 20/01/2015, n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il giudizio (ex multis: Cass.
Cass. 06/12/2004, n. 22806
901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il giudizio (ex multis: Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass.11/10/2013, n.
Cass. 11/10/2013, n. 23161
Cass. 27/07/2018, n. 19907
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23863/2021 R.G. proposto da : DELL’AVERSANA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALATI 100/C presso l’avvocato D’ALISE ANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato SENATORE BARTOLO GIUSEPPE -ricorrente- contro COMUME DI ARZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO, 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRIELLO BIANCA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1279/2021 pubblicata il 19/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n.1279/2021 pubblicata il 19/03/2021, ha rigettato il gravame proposto da Luisa Dell’Aversanonella controversia con il Comune di Arzano; la controversia ha per oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art.24 del CCNL Enti locali per il periodo 01/01/2004 al 31/12/2008 e il risarcimento del danno da usura psico-fisica per non avere goduto del riposo settimanale, avendo lavorato anche la domenica nel numero di giorni specificato nell’atto introduttivo del giudizio; per la cassazione della sentenza della corte territoriale ricorre la Dell’Aversano, con ricorso affidato a cinque motivi; il Comune di Arzano resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE in data 10/03/2025, il difensore della ricorrente ha depositato memoria, contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione; l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente e il difensore, Avv. Bartolo G. Senatore, in base alla procura speciale alle liti rilasciatagli per il giudizio di legittimità non ha il potere di rinunciare al ricorso per cassazione; che l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390 secondo comma cod. proc. civ., rendono il suddetto atto inidoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass.21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n. 7242;

Cass. 20/01/2015, n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il giudizio (ex multis: Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass.11/10/2013, n. 23161; Cass. 27/07/2018, n. 19907); in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite; vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Cam