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Ordinanza — n. 10308/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's waiver signed only by counsel lacking authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10308/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client's waiver of the case was signed solely by their lawyer, who lacked the specific power to renounce the appeal. Although the lawyer deposited a statement of waiver, the court ruled this act invalid under Article 390 of the Civil Procedure Code as it did not meet the required formalities. Consequently, the court found the appeal lacked standing and dismissed it, ordering cost compensation between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, second comma, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A waiver of a cassation appeal signed exclusively by counsel without special litigation power is invalid, rendering the appeal inadmissible due to subsequent lack of interest.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lawyer waiver authority lack of standing appeal special litigation power sudden lack of interest incasso dei contributi di mantenimento restituzione delle indennità di disoccupazione finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second comma, c.p.c.
Senatore, in base alla procura speciale alle liti rilasciatagli per il giudizio di legittimità non ha il potere di rinunciare al ricorso per cassazione; che l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390 secondo comma cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 1, comma 17, Law 228/2012
22806; Cass.11/10/2013, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/05/1976, n.1844
Cass. 26/03/2010, n. 7242
già Cass.21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n. 7242;
Cass. 20/01/2015, n. 901
Cass. 20/01/2015, n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il giudizio (ex multis: Cass.
Cass. 06/12/2004, n. 22806
901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il giudizio (ex multis: Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass.11/10/2013, n.
Cass. 11/10/2013, n. 23161
Cass. 27/07/2018, n. 19907
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21259/2021 R.G. proposto da : FUSARO GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALATI 100/C presso l’avvocato D’ALISE ANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato SENATORE BARTOLO GIUSEPPE -ricorrente- contro COMUME DI ARZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO, 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRIELLO BIANCA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 55/2021 pubblicata il 08/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n.55/2021 pubblicata il 08/02/2021, ha rigettato il gravame proposto da Gennaro Fusaro nella controversia con il Comune di Arzano; la controversia ha per oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art.24 del CCNL Enti locali per il periodo 01/01/2004 al 31/12/2008 e il risarcimento del danno da usura psico-fisica per non avere goduto del riposo settimanale, avendo lavorato anche la domenica nel numero di giorni specificato nell’atto introduttivo del giudizio; per la cassazione della sentenza della corte territoriale ricorre il Fusaro, con ricorso affidato a quattro motivi; il Comune di Arzano resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE in data 10/03/2025 , il difensore del ricorrent e ha depositato memoria, contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione; l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto personalmente dallaparte ricorrente e il difensore, Avv. Bartolo G. Senatore, in base alla procura speciale alle liti rilasciatagli per il giudizio di legittimità non ha il potere di rinunciare al ricorso per cassazione; che l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390 secondo comma cod. proc. civ., rendono il suddetto atto inidoneo aprodurre l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass.21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n. 7242;

Cass. 20/01/2015, n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il giudizio (ex multis: Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass.11/10/2013, n. 23161; Cass.27/07/2018, n. 19907); in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite; vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella