Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10304/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; process extinguished by counterparty's adherence to withdrawal under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10304/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation extinguished the proceedings without ruling on the merits because the appellant withdrew the cassation appeal. The counterparty, Ivano Nasso, adhered to this withdrawal pursuant to Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court declared the process extinct and dismissed the appeal without addressing the underlying dispute regarding the foundation's indemnity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal and the opposing party adheres thereto, the process is extinguished without a decision on the merits, rendering provisions regarding rejection or inadmissibility inapplicable.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal adherence to withdrawal extinction of process cassation procedure Civil Procedure Code no decision on merits procedural extinction retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 ultimo comma cod. proc. civ.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile in caso di pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19560/2015
115 del 2002, non applicabile in caso di pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4286/2021 R.G. proposto da : FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato ROMEO DANIELE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro NASSO IVANO, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato ARILLOTTA PAOLO FILIPPO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 936/2020 pubblicata il 01/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n.936/2020 pubblicata il 01/12/2020, ha rigettato il gravame proposto dalla Fondazione Calabria Film Commission nella controversia con Ivano Nasso.

2. La controversia ha per oggetto il diritto al pagamento della indennità di funzione per l’incarico di presidente della Fondazione nel periodo dal 29/09/2014 al 15/02/2015, come previsto dall’art. 10 dello statuto della Fondazione, come modificato nel 2009.

3. Il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda proposta dal Nassoe la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale la Fondazione propone ricorso affidato a tre motivi, al quale Nasso resiste con controricorso.

5. La Procura generale, nella memoria depositata il 23 febbraio 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso, ed ha confermato tale richiesta in udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con atto depositato il 03/02/2025, sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione.

2. Sussistono i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, perché la parte controricorrente ha aderito alla rinuncia ex art.391 ultimo comma cod. proc. civ.

3. Non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile in caso di pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella Camera di