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Decreto — n. 10270/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 10270/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory forty-day window. Although a proposal for settlement was communicated to the defense, the appellant did not formally exercise their right to decide. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a settlement proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Appeal Withdrawal Settlement Proposal Statutory Time Limit Extinction of Proceedings termine suppletorio di grazia intervenuta prescrizione termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
154 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 24 novembre 2023 (RG 34/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 11149-2024, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro GRECO ROSSELLA intimata Avverso la sentenza n. 154 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 24 novembre 2023 (RG 34/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocatain giudizio; -2 - P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma,