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Decreto — n. 10264/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as withdrawn by plaintiff after court proposed case settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 10264/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil appeal extinguished because the plaintiff failed to request a decision within forty days following the court's proposal for case settlement. Although the plaintiff argued for a ruling on the merits, the procedural silence constituted a formal waiver of the right to proceed. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the parties to share litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: A civil appeal is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within the statutory period following the court's proposal for settlement.

Parole chiave

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civil appeal withdrawal case settlement proposal procedural extinction statutory time limit litigation cost sharing rinvio del dibattimento rigetto definitivo dell'opposizione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
23 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 16 marzo 2023 (RG 259/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 17553-2023, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata MARINA RIZZITELLI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro MOCCI PIER PAOLO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata WANDA SOTGIU, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 23 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 16 marzo 2023 (RG 259/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - le spese possono essere integralmente compensate, in ragione della novità delle questioni dibattute, che solo di recente sono state chiarite da questa Corte; P.Q.M Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Rom