Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Emme Retail Srl, did not act after the proposal for judgment was communicated, while the respondent, Fondazione Enasarco, argued for the dismissal based on this inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings under the relevant civil procedure code articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17958/2019 R.G. proposto da : EMME RETAIL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO, 36, presso lo studio dell’avvocato D'ERAMO SANTINA (DRMSTN69B67I838B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDAZIONE ENASARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI, 54, presso lo studio dell’avvocato RIZZO GIUSEPPE (RZZGPP75P15D862W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.794/2019 depositata il 17/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.