Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 10164/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10164/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10164/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30402/2021 R.G. proposto da : DIONIZI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI ESTER (FRRSTR39L45H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1956/2021 depositata il 28/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 152 disp. att. cod. proc. civ; Decreto — n. 10164/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendone la parte ricorrente esonerata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
stato di bisogno beneficiario di prestazioni assistenziali basso reddito spese di gratuito patrocinio esenzione dal pagamento dei contributi aiuto finanziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendone la parte ricorrente esonerata ai sensi dell’art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendone la parte ricorrente esonerata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30402/2021 R.G. proposto da : DIONIZI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI ESTER (FRRSTR39L45H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1956/2021 depositata il 28/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendone la parte ricorrente esonerata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.