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Decreto — n. 10163/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10163/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10163/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24869/2020 R.G. proposto da : DI LERNIA MARCO, DI LERNIA MARIA TERESA, DI LERNIA GIUSEPPE, DI LERNIA LUCA, CARDACI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI ESTER (FRRSTR39L45H501O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istitutoe rappresentato e difeso dall’avvocato CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) che unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA(PLLCMN62C55E506T), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.125/2020 depositata il 28/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10163/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DI LERNIA MARCO, DI LERNIA MARIA TERESA, DI LERNIA GIUSEPPE, DI LERNIA LUCA, CARDACI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI ESTER (FRRSTR39L45H501O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istitutoe rappresentato e difeso dall’avvocato CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) che unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA(PLLCMN62C55E506T), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.125/2020 depositata il 28/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva spese di esecuzione anticipi delle spese dilazione di pagamento controprestazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24869/2020 R.G. proposto da : DI LERNIA MARCO, DI LERNIA MARIA TERESA, DI LERNIA GIUSEPPE, DI LERNIA LUCA, CARDACI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI ESTER (FRRSTR39L45H501O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istitutoe rappresentato e difeso dall’avvocato CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) che unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA(PLLCMN62C55E506T), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.125/2020 depositata il 28/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l