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Decreto — n. 10152/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for judgment within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 10152/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Rigolli Giuseppe, did not respond to the proposal sent by the lower court, while the respondent, Cassa Italiana Previdenza, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the court's proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory time limit waiver of appeal litigation costs award anticipo delle spese importi compensativi adesione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1593/2019 R.G. proposto da : RIGOLLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato FERA RITA (FRERTI73E70E335M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARISCA GIUSEPPE (MRSGPP67M31F158N) -ricorrente- contro CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio dell’avvocato BONURA FONDERICO (-) rappresentato e difeso dagli avvocati MAZZARELLA GIUSEPPE (MZZGPP72M22I234D), BONURA HARALD MASSIMO (BNRHLD68P27A201H) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.630/2018 depositata il 02/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor