Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing a civil engineer against the pension fund and tax agency, did not act after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under procedural law and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32756/2019 R.G. proposto da : BARZAGHI RUGGERO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA ADRIANA 5 PAL A INT 13, presso lo studio dell’avvocato VACCARI ELENA (VCCLNE68B45F205L) rappresentato e difeso dall'avvocato POTOTSCHNIG PAOLO (PTTPLA59L07F205R) -ricorrente- contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio dell’avvocato BONURA FONDERICO STUDIO (- ) rappresentato e difeso dagli avvocati BONURA HARALD MASSIMO (BNRHLD68P27A201H), MAZZARELLA GIUSEPPE (MZZGPP72M22I234D) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.301/2019 depositata il 23/08/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso