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Decreto — n. 10122/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10122/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10122/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11058/2024 R.G. proposto da : FONDAZIONE ENPAIA ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO (BRGGNZ58C21E974W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DE SERRA GIULIANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST.DI SASSARI n.155/2023depositata il 24/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10122/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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invio di una cosa non ordinata insinuazione del credito intimazione di pagamento fatture impagate ricupero di diritti doganali notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11058/2024 R.G. proposto da : FONDAZIONE ENPAIA ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO (BRGGNZ58C21E974W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DE SERRA GIULIANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST.DI SASSARI n.155/2023depositata il 24/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deci